Pubblicate in Gazzetta Ufficiale le misure minime di sicurezza informatica per le PA Giovedì, 4 Maggio, 2017 Le misure, che contengono le indicazioni per valutare e innalzare il livello di sicurezza informatica delle PA, dovranno essere adottate dalle amministrazioni entro il 31 dicembre 2017. L’obiettivo del documento – pubblicato in Gazzetta Ufficiale(link is external) – è quello di fornire alle pubbliche amministrazioni un riferimento pratico per valutare e migliorare il proprio livello di sicurezza informatica, al fine di contrastare le minacce più comuni e frequenti a cui sono soggette le PA. Le “Misure minime di sicurezza informatica per la PA” prevedono tre diversi livelli di attuazione: Il livello minimo stabilisce i criteri di base ai quali ogni pubblica amministrazione deve essere conforme, in termini tecnologici, organizzativi e procedurali. I livelli successivi prevedono strumenti di protezione più completi. Le indicazioni contenute dovranno essere adottate dalle pubbliche amministrazioni entro il 31 dicembre 2017. Il documento – al fine di fornire tempestivamente alle PA un riferimento normativo e consentire loro di intraprendere un percorso di progressivo adeguamento – era già stato emanato e reso disponibile da AgID e dal CERT–PA da aprile 2016. Il documento è parte integrante del più ampio disegno delle Regole Tecniche per la sicurezza informatica della Pubblica Amministrazione, emesso come previsto dalla Direttiva 1 agosto 2015 del Presidente del Consiglio dei Ministri, che assegna all’Agenzia per l’Italia Digitale il compito di sviluppare gli standard di riferimento per le amministrazioni.
Il link presente sotto consente di visualizzare il testo completo del D.lgs. n° 81 del 9 Aprile 2008 con le variazioni del Giugno 2016. http://www.lavoro.gov.it/documenti-e-norme/studi-e-statistiche/Documents/Testo%20Unico%20sulla%20Salute%20e%20Sicurezza%20sul%20Lavoro/Testo-Unico-81-08-Edizione-Giugno%202016.pdf
La certificazione medica in ambito sportivo negli ultimi anni ha subito significative modifiche soprattutto in conseguenza dell’emissione del Decreto Legge n. 158 del 13 settembre 2012 (c.d. Decreto Balduzzi), convertito, con modificazioni, dalla Legge 8 novembre 2012 n. 189, nonché del successivo Decreto Ministeriale del 24 aprile 2013. In ragione di ciò, ad oggi i certificati medici sportivi si possono classificare nel modo seguente: 1) IL CERTIFICATO AGONISTICO La disciplina della certificazione medica per l’esercizio di attività sportiva agonistica è contenuta nel Decreto Ministeriale del 18 febbraio 1982. Il predetto decreto demanda alle federazioni sportive nazionali ed agli enti sportivi riconosciuti dal CONI (discipline sportive associate ed enti di promozione sportiva) il compito di qualificare come agonistiche le singole e specifiche attività sportive. Pertanto sono obbligati a richiedere il certificato medico agonistico tutti coloro che, in quanto tesserati alle federazioni sportive nazionali, alle discipline associate ed agli enti di promozione sportiva, praticano un’attività sportiva che i suddetti enti qualificano come agonistica. Sono inoltre obbligati a richiedere tale certificato gli studenti che partecipano alle fasi nazionali dei Giochi della Gioventù. Il certificato medico agonistico può essere rilasciato unicamente dai medici specializzati in medicina dello sport. La visita medica, finalizzata ad ottenere la certificazione, si svolge secondo un protocollo nazionale definito dal citato decreto e che varia a seconda delle diverse discipline sportive. La periodicità della visita di controllo solitamente è annuale, salvo alcuni sport per i quali è biennale (ad esempio golf, tiro con l’arco). Ai soggetti ritenuti idonei viene rilasciato il certificato di idoneità, il quale deve essere conservato presso la società sportiva, cui il soggetto stesso appartiene e costituisce condizione indispensabile per la partecipazione ad attività sportive agonistiche. In caso di inidoneità il medico che ha effettuato la visita deve, entro 5 giorni, darne comunicazione all’atleta, al sistema pubblico di riferimento, nonché alla società sportiva di appartenenza dell’atleta, però a quest’ultima viene comunicato il solito esito negativo senza la diagnosi. L’atleta può proporre, entro 3 giorni, ricorso dinanzi alla Commissione Regionale di Appello. Le visite di idoneità alla pratica sportiva sono gratuite per i minori e per i disabili. In ultimo occorre precisare che i soggetti che praticano sport professionistico, secondo le regole stabilite dalla Legge n. 91/1981, devono sottoporsi, oltre alla visita di idoneità per l’esercizio di attività sportiva agonistica, anche ad ulteriori accertamenti indicati dalla suddetta legge. Gli atleti professionisti sono costantemente seguiti dal medico sociale, che è responsabile del loro stato di salute. 2) IL CERTIFICATO NON AGONISTICO La certificazione medica per la pratica dell’attività sportiva non agonistica era regolata dal Decreto del Ministero della Sanità del 28 febbraio 1983, oggi abrogato dal Decreto Ministeriale del 24 aprile 2013. Il contenuto del suddetto Decreto è poi stato integrato dalle Linee-Guida, emanate dal Ministro della Salute con Decreto dell’8 agosto 2014, nonché dalle successive circolari ministeriali (Nota Esplicativa del 17 giugno 2015 e nota integrativa del 28 ottobre 2015). Il Decreto ministeriale del 24 aprile 2013 e le linee guida del Ministro della Salute hanno definito attività sportive non agonistiche quelle praticate dai seguenti soggetti (i quali hanno quindi l’obbligo di sottoporsi a visita medica): a) gli alunni che svolgono attività fisico-sportive organizzate dagli organi scolastici nell’ambito delle attività parascolastiche; b) coloro che svolgono attività organizzate dal CONI, da società sportive affiliate alle Federazioni sportive nazionali, alle Discipline associate, agli Enti di promozione sportiva riconosciuti dal CONI, che non siano considerati atleti agonisti ai sensi del decreto ministeriale 18 febbraio 1982; c) coloro che partecipano ai Giochi sportivi studenteschi nelle fasi precedenti a quella nazionale. Inoltre occorre aggiungere che la Circolare ministeriale del 17 giugno 2015, con riferimento alla definizione di attività sportiva non agonistica di cui al precedente punto b), ha chiarito che: 1) per “coloro” si intendono le persone fisiche tesserate; 2) la definizione riguarda esclusivamente i tesserati in Italia (la stessa non è pertanto rivolta agli atleti stranieri non tesserati in Italia, anche quando questi ultimi partecipano ad attività non agonistiche che si svolgono in Italia). Oltre a quanto sopra, la predetta Circolare ministeriale ha stabilito che, nell’ambito dell’attività non agonistica, il CONI provvederà (inizialmente entro il termine del 31 ottobre 2015, poi prorogato, dalla Nota integrativa del 28 ottobre 2015, al 31 maggio 2016) sentito il Ministero della salute, ad impartire idonee indicazioni alle federazioni sportive nazionali, alle Discipline sportive associate e agli enti di promozione sportiva riconosciuti dallo stesso CONI, affinché distinguano, nell’ambito di tali attività: a) i tesserati che svolgono attività sportive regolamentate (obbligati alla certificazione sanitaria); b) i tesserati che svolgono attività sportive che non comportano impegno fisico; c) i tesserati che non svolgono alcuna attività sportiva. Pertanto si attende che il CONI provveda entro il prossimo 31 maggio 2016. L’art. 4, comma 10 septies, del Decreto Legge 31 agosto 2013, n. 101 (convertito, con modificazioni, dalla Legge del 30 ottobre 2013, n. 125), modificando il II comma dell’art. 42 bis del Decreto Legge n. 69 del 21 giugno 2013, ha stabilito che i certificati medici per l’attività sportiva non agonistica, di cui all’articolo 3 del Decreto del Ministro della salute del 24 aprile 2013, possono essere rilasciati soltanto: dai medici di medicina generale e dai pediatri di libera scelta, relativamente ai propri assistiti; dal medico specialista in medicina dello sport; dai medici della Federazione Medico Sportiva del Comitato Olimpico Nazionale. Il protocollo di visita cui il soggetto obbligato deve sottoporsi, al fine di ottenere la certificazione, è definito dalle Linee-guida del Ministero della salute dell’8 agosto 2014, le quali prevedono: a) l’anamnesi e l’esame obiettivo, completo di misurazione della pressione arteriosa; b) un elettrocardiogramma a riposo, debitamente refertato, effettuato almeno una volta nella vita; c) un elettrocardiogramma basale, debitamente refertato, con periodicità annuale per coloro che hanno superato i 60 anni di età e che associano altri fattori di rischio cardiovascolare; d) un elettrocardiogramma basale, debitamente refertato, con periodicità annuale per coloro che, a prescindere dall’età, hanno patologie croniche conclamate, comportanti un aumentato rischio cardiovascolare. Il medico certificatore, tenuto conto delle evidenze cliniche e/o diagnostiche rilevate, si può avvalere anche di una prova da sforzo massimale e di altri accertamenti mirati agli specifici problemi di salute. Nei casi dubbi il medico certificatore si avvale della consulenza del medico specialista in medicina dello sport o, secondo il giudizio clinico, dello specialista di branca. Il modello del certificato è predefinito ed ha validità annuale, con decorrenza dalla data di rilascio. 3) IL CERTIFICATO PER ATTIVITA’ LUDICO MOTORIA Per l’esercizio di attività ludico motoria non è obbligatoria la certificazione medica, in quanto l’art. 42 bis del Decreto Legge 21 giugno 2013, n. 69 (convertito in Legge 9 agosto 2013, n. 98) ha soppresso l’obbligo di certificazione precedentemente introdotto dal Decreto Ministeriale del 24 aprile 2013. Pertanto la certificazione medica per l’esercizio di tale attività è facoltativa, anche se è spesso richiesta da società o associazioni sportive a fini assicurativi. Al fine di comprendere cosa si intende per attività ludico motoria occorre fare riferimento alla definizione prevista dall’art. 2 del Decreto Ministeriale del 24 aprile 2013, secondo cui essa è rappresentata dall’attività praticata da soggetti non tesserati alle Federazioni sportive nazionali, alle Discipline associate, agli Enti di promozione sportiva riconosciuti dal CONI, individuale o collettiva, non occasionale, finalizzata al raggiungimento e mantenimento del benessere psico-fisico della persona, non regolamentata da organismi sportivi, ivi compresa l’attività che il soggetto svolge in proprio, al di fuori di rapporti con organizzazioni o soggetti terzi. La certificazione può essere rilasciata, mediante apposito modello predefinito, da qualsiasi medico iscritto all’ordine dei medici. 4) IL CERTIFICATO PER ATTIVITA’ SPORTIVE DI PARTICOLARE ED ELEVATO IMPEGNO CARDIOVASCOLARE La certificazione per l’attività sportiva di particolare ed elevato impegno cardiovascolare è disciplinata dal Decreto Ministeriale del 24 aprile 2013. Necessitano di questo certificato i partecipanti a manifestazioni non agonistiche o di tipo ludico-motorio, patrocinate da Federazioni sportive, Discipline Sportive Associate ed Enti di promozione Sportiva che non sono tesserati ai suddetti organismi e prendono parte a manifestazioni podistiche di lunghezza superiore ai 20 Km, gran fondo di ciclismo, di nuoto, di sci di fondo o altre tipologie analoghe. In questi casi, il controllo medico deve necessariamente comprendere, oltre alla rilevazione della pressione arteriosa, un elettrocardiogramma basale, uno step test o un test ergometrico con monitoraggio dell’attività cardiaca e altri eventuali accertamenti ritenuti utili e opportuni a giudizio del medico. I certificati possono essere rilasciati dai medici specialisti in medicina dello sport, dai medici di medicina generale e dai pediatri di libera scelta, limitatamente ai loro assistiti, su apposito modello predefinito. La documentazione deve essere conservata per almeno un anno. 5) IL CERTIFICATO PER GLI ATLETI DEL COMITATO ITALIANO PARALIMPICO (CIP) La certificazione per l’attività sportiva agonistica praticata da atleti disabili (CIP) è regolamentata dal Decreto del Ministro della Sanità 4 marzo 1993 e successive integrazioni legislative. Inoltre segue le Linee Guida mediche del CIP, anche nell’identificazione della pratica agonistica di cui al D.M. 4 marzo 1993, rispetto a quella specificamente regolata dal Decreto Ministeriale del 18 febbraio 1982, tenendo conto delle differenti patologie e/o limitazioni ed al rischio specifico delle varie discipline sportive, considerate sia in gara che in allenamento.
Di seguito è presente link che permette di collegarsi direttamente alla sezione Salute e Sicurezza sul lavoro del sito del Ministero della Salute: http://www.salute.gov.it/portale/temi/p2_4.jsp?lingua=italiano&tema=Ambiente%20e%20salute&area=Sicurezza%20lavoro