Informiamo la gentile clientela che, In linea con quanto indicato nel “Protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro” (disponibile in allegato), continueremo a garantire la continuità del servizio di Medicina del Lavoro nei confronti delle aziende clienti tenendo conto delle seguenti indicazioni:
Siamo a disposizione per qualsiasi ulteriore approfondimento. Grazie
Il coinvolgimento del Medico Competente (e del Servizio di Medicina del Lavoro) quale professionista qualificato, deve essere rivolto a veicolare nel miglior modo possibile informazioni ai lavoratori e a collaborare col Datore di Lavoro per la messa in atto delle misure igieniche universali all’interno dell’azienda e per l’aggiornamento del Documento di Valutazione dei Rischi (DVR), ove necessario.
Le misure preventive per ridurre le probabilità di contagio in un luogo di lavoro nei confronti della malattia COVID-19, sono simili a quelle adottate nei confronti della popolazione generale.
Linee di indirizzo:
L’obiettivo del presente documento, destinato prioritariamente a tutti soggetti aventi ruoli e responsabilità in tema di tutela della salute nei luoghi di lavoro ai sensi del D.lvo 81/08 è fornire indicazioni operative, da attuare nel rispetto dei principi di precauzione e proporzionalità, finalizzate a incrementare, negli ambienti di lavoro non sanitari, l’efficacia delle misure di contenimento adottate per contrastare l’epidemia di COVID-19.
Inoltre, per la gestione delle informazioni da fornire nei casi sospetti, probabili o confermati di COVID-19.
SARS-CoV-2 (Severe Acute Respiratory Syndrome Corona Virus 2) indica il virus (precedentemente denominato 2019-nCov),
COVID-19 (Corona VIrus Disease-2019) indica la malattia provocata dal SARS-CoV-2.
I sintomi consistono in febbre, tosse secca, mal di gola, difficoltà respiratorie, con forme che possono essere asintomatiche o con modesti sintomi simil-influenzali, sino ad arrivare a gravi difficoltà respiratorie. Il periodo medio di incubazione è di 5,2 giorni con la maggior distribuzione a 12,5 giorni.
Considerando sia la diffusione globale, sia la diffusione locale, un eventuale contatto può essere avvenuto entro un periodo di 14 giorni prima dell’insorgenza della malattia in un caso.
La definizione di caso si basa sulle informazioni attualmente disponibili e può essere rivista in base all’evoluzione della situazione epidemiologica e delle conoscenze scientifiche disponibili.
Caso sospetto di COVID 19 che richiede esecuzione di test diagnostico:
malattia respiratoria – es. tosse, difficoltà respiratoria) e che richieda il ricovero ospedaliero (SARI) e senza un’altra eziologia che spieghi pienamente la presentazione clinica.
Nell’ambito dell’assistenza primaria o nel pronto soccorso ospedaliero, tutti i pazienti con sintomatologia di infezione respiratoria acuta devono essere considerati casi sospetti se in quell’area o nel Paese è stata segnalata trasmissione locale.
*Secondo la classificazione dell’OMS, consultare i rapporti quotidiani sulla situazione relativa al COVID-
19 disponibili al seguente link:
https://www.who.int/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019/situation-reports/
Per l’Italia, ove si renda necessaria una valutazione caso per caso, si può tener conto della situazione
epidemiologica nazionale aggiornata quotidianamente sul sito del Ministero della Salute:
(http://www.salute.gov.it/portale/home.html)
Un caso sospetto il cui risultato del test per SARS-CoV-2 è dubbio o inconcludente utilizzando protocolli specifici di Real Time PCR per SARS-CoV-2 presso i Laboratori di Riferimento Regionali individuati o è positivo utilizzando un test pan-coronavirus.
Un caso con una conferma di laboratorio per infezione da SARS-CoV-2, effettuata presso il laboratorio di riferimento nazionale dell’Istituto Superiore di Sanità (ISS) o da laboratori Regionali di Riferimento che rispondano ai criteri indicati in Allegato 3, indipendentemente dai segni e dai sintomi clinici.
(la definizione già data è confermata in DPCM 9.3.2020)
▪ una persona che vive nella stessa casa di un caso di COVID-19;
▪ una persona che ha avuto un contatto fisico diretto con un caso di COVID-19 (es. stretta di mano);
▪ una persona che ha avuto un contatto diretto non protetto con le secrezioni di un caso di COVID-19
(es. toccare a mani nude fazzoletti di carta usati);
▪ una persona che ha avuto un contatto diretto (faccia a faccia) con un caso di COVID-19, a distanza
minore di 2 metri e di durata maggiore di 15 minuti;
▪ una persona che si è trovata in un ambiente chiuso (es. aula, sala riunioni, sala d’attesa, veicolo) con
un caso di COVID-19 per almeno 15 minuti, a distanza minore di 2 metri;
▪ un operatore sanitario o altra persona che fornisce assistenza diretta ad un caso di COVID-19 o personale di laboratorio addetto alla manipolazione di campioni di un caso di COVID-19 senza l’impiego dei dispositivi di protezione individuale (DPI) raccomandati o mediante l’utilizzo di DPI non idonei;
▪ una persona che abbia viaggiato seduta in aereo nei due posti adiacenti, in qualsiasi direzione, di un caso di COVID-19, i compagni di viaggio o le persone addette all’assistenza e i membri dell’equipaggio addetti alla sezione dell’aereo dove il caso indice era seduto (qualora il caso indice abbia una sintomatologia grave o abbia effettuato spostamenti all’interno dell’aereo determinando una maggiore esposizione dei passeggeri, considerare come contatti stretti tutti i passeggeri seduti nella stessa sezione dell’aereo o in tutto l’aereo).
Misure generali da adottarsi da parte del Datore di Lavoro da mettere in atto anche se l’infezione da SARSCoV-2 non si è ancora manifestata nelle aree geografiche in cui l’azienda è operativa.
L’ ultimo DPCM del 9 Marzo estende fino al 3 Aprile a tutta l’Italia le misure già adottate per Lombardia e altre province del nord con il precedente DPCM dell’ 8 Marzo:
Dieci comportamenti da seguire:
Misure universali da adottarsi da parte di tutti i lavoratori:
Al già noto pacchetto di misure comportamentali universali, la cui adozione è raccomandata sia per la cittadinanza che per i lavoratori, finalizzate alla prevenzione delle malattie a diffusione respiratoria, si antepone la primaria raccomandazione e prescrizione del DPCM 9.3.2020:
Inoltre, continuare a:
– Lavarsi spesso le mani con acqua e sapone.
Il lavaggio deve essere accurato per almeno 60 secondi, seguendo le indicazioni ministeriali sopra richiamate. Se non sono disponibili acqua e sapone, è possibile utilizzare anche un disinfettante per mani a base di alcol (concentrazione di alcol di almeno il 60%). Utilizzare asciugamani di carta usa e getta;
– Evitare il contatto ravvicinato con persone che mostrino sintomi di malattie respiratorie (come tosse e starnuti) mantenendo una distanza di almeno 1 metro;
– Evitare di toccare il naso, gli occhi e la bocca con mani non lavate;
– Starnutire o tossire in un fazzoletto o con il gomito flesso e gettare i fazzoletti utilizzati in un cestino chiuso immediatamente dopo l’uso e lavare le mani frequentemente con acqua e sapone o usando soluzioni alcoliche.
Per tali lavoratori, di norma è già stata posta da parte del Dipartimento di Sanità Pubblica (DSP),
Servizio di Igiene Pubblica, la misura della quarantena con sorveglianza attiva per 14 giorni.
Il lavoratore, in questi casi, è tenuto infatti a comunicare il proprio nominativo indirizzo e numero di telefono al numero verde regionale …………….. oppure al numero …………………corrispondente al Dipartimento di Sanità Pubblica dell’ATS di ………………….., segnalando il proprio stato di “contatto stretto”.
Qualora il Datore di Lavoro venga a conoscenza della mancata comunicazione e della condizione di stato di contatto stretto da parte di un suo dipendente, lo avverte di evitare contatti con le persone/lavoratori, di abbandonare il luogo di lavoro per attuare l’isolamento al proprio domicilio e a provvedere al più presto alla comunicazione dovuta al proprio Medico di Medicina Generale o al Dipartimento di Sanità Pubblica.
Il personale del Dipartimento di Sanità Pubblica prenderà in carico la segnalazione adottando tutte le misure sanitarie del caso.
Si rammenta che l’assenza dal lavoro in tali casi è coperta da certificazione INPS riportante diagnosi riconducibili a misure precauzionali nell’attuale fase di emergenza.
IN PARTICOLARE
Con DPCM 1° marzo 2020 sono state dettate ulteriori disposizioni in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19.
Si segnala l’articolo 3 che dispone, tra l’altro, in materia di assenza dal lavoro: viene previsto che, nel caso venga accertata, a cura della competente autorità sanitaria pubblica, la necessità di avviare la sorveglianza sanitaria e l’isolamento fiduciario, l’operatore sanitario informa il medico di medicina generale da cui il soggetto è assistito anche ai fini dell’eventuale certificazione ai fini INPS.
In caso di necessità di certificazione ai fini INPS per l’assenza dal lavoro, viene rilasciata una dichiarazione indirizzata a INPS e datore di lavoro in cui viene dichiarato che per motivi di sanità pubblica il lavoratore è stato posto in quarantena, specificando la data di inizio e fine. La disposizione è efficace dal 2 all’8 marzo 2020. Vale la riserva di eventuali istruzioni da parte dell’INPS.
Nel caso in cui siano stati presenti in azienda dei “contatti stretti” come sopra definito, gli altri lavoratori che hanno operato nelle loro vicinanze, non sono da sottoporre a misure particolari di sorveglianza.
Solo nel caso che il lavoratore che è stato allontanato e posto in isolamento, risulti positivo al test
per infezione da 2019-nCoV, è opportuno che la direzione aziendale raccolga i nominativi dei
lavoratori che hanno operato vicino a lui (soggetti che hanno condiviso per un periodo prolungato
lo stesso ambiente ristretto e chiuso, ad es. lo stesso ufficio) per renderli disponibili alle autorità
sanitarie in caso di necessità.
L’azienda del lavoratore che ha effettuato il tampone il sarà contattata dal Dipartimento di Sanità
Pubblica per la sorveglianza attiva In caso di notizia di positività al test.
La protezione civile invita a recarsi nei pronto soccorso o nelle strutture sanitarie e a chiamare i numeri di emergenza soltanto se strettamente necessario.
Le Regioni hanno attivato numeri dedicati e numeri verdi regionali per le popolazioni dei territori dove si sono verificati i casi di nuovo coronavirus per rispondere alle richieste di informazioni e sulle misure urgenti per il contenimento del contagio.
Medici di famiglia e Pediatri di libera scelta, inoltre, invitano a non recarsi presso gli studi e gli ambulatori in caso di sintomi respiratori (raffreddore, tosse, febbre), ma a contattarli telefonicamente.
Contattare il 112 oppure il 118, non per informazioni, ma soltanto in caso di necessità.
Ecco i numeri verdi regionali attivati per l’emergenza nuovo Coronavirus:
Altri numeri utili dedicati all’emergenza nuovo coronavirus:
Abruzzo
Nella Regione Abruzzo per l’emergenza sanitaria sono attivi i seguenti numeri:
Liguria
Molise
Sardegna
Piacenza
Per i lavoratori addetti al contatto con il pubblico:
Il Datore di Lavoro, in collaborazione con Medico Competente e Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione, dovrà aggiornare il documento di valutazione dei rischi valutando il rischio di esposizione ad agenti biologici e adotterà le misure preventive del caso (Decreto Ministero della Salute 03/02/2020).
In tal senso, sono misure preventive efficaci:
SI RIPORTANO DI SEGUITO ALCUNI SCENARI PLAUSIBILI, CORREDATI DALLE INDICAZIONI OPERATIVE RITENUTE APPROPRIATE PER UNA LORO CORRETTA GESTIONE:
▪ Lavoratore, anche asintomatico, che non rispettando il divieto di allontanamento da uno dei Comuni interessati dalle precedenti misure urgenti di contenimento del contagio si presenta al lavoro:
non adibire ad attività lavorativa;
deve essere fornita e fatta indossare tempestivamente una mascherina chirurgica e deve essere data indicazione di tornare e rimanere a casa, dandone contestuale informazione alle autorità competenti;
▪ Lavoratore con sintomatologia respiratoria, anche lieve, o lavoratore asintomatico che riferisce di essere stato nei 14 giorni precedenti a contatto stretto con un caso di COVID-19 che si presenta al lavoro:
deve essere fornita e fatta indossare tempestivamente una mascherina chirurgica e deve essere data indicazione di tornare e rimanere a casa (evitando l’utilizzo di mezzi di trasporto pubblici) e di contattare il proprio Medico di Medicina Generale o il Servizio di Continuità Assistenziale, anche ai fini della certificazione dello stato di malattia; finché il soggetto permane all’interno dell’azienda, si deve assicurare che rimanga il più possibile lontano e isolato dagli altri soggetti presenti (lavoratori, visitatori);
NESSUNA RESTRIZIONE SI APPLICA A PERSONE CHE FREQUENTANO O HANNO FREQUENTATO CONTATTI STRETTI ASINTOMATICI, COMPRESI I CONVIVENTI, A MENO CHE IL CONTATTO STRETTO NON DIVENTI A SUA VOLTA CASO ACCERTATO O SOSPETTO PER LA PRESENZA DI SINTOMI COMPATIBILI.
▪ Lavoratore che, inizialmente asintomatico, durante l’attività lavorativa sviluppa febbre e sintomi respiratori (tosse e difficoltà respiratoria):
gli addetti al Primo Soccorso aziendale, ad integrazione di quanto già stabilito nei piani di emergenza aziendali, dovranno indossare e far indossare al soggetto che ha manifestato i sintomi una mascherina FFP2 / FFP3, far allontanare dai locali eventuali altri lavoratori o utenti presenti e contattare il 112/ 118;
▪ Lavoratore asintomatico durante l’attività lavorativa che successivamente sviluppa febbre e sintomi respiratori (tosse e difficoltà respiratoria):
non è previsto alcun adempimento a carico del Datore di lavoro (o suoi collaboratori), se non collaborare con l’azienda sanitaria territorialmente competente qualora lo richiedesse mettendo a disposizioni le informazioni in proprio possesso al fine della ricostruzione di eventuali contatti.
▪ Lavoratore in procinto di recarsi all’estero in trasferta lavorativa:
disporre che il Servizio di Prevenzione e Protezione acquisisca le informazioni più aggiornate sulle aree di diffusione del SARS-CoV-2 disponibili attraverso i canali istituzionali
(es. https://www.who.int/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019/situation-reports/) al fine di valutare, in collaborazione con il Medico Competente, il rischio associato alla trasferta prevista. Inoltre, si ritiene importante che prima della partenza il lavoratore sia informato in merito alle disposizioni delle autorità sanitarie del paese di destinazione.
▪ Lavoratore in procinto di rientrare dall’estero da trasferta lavorativa:
disporre che il lavoratore rientrante in Italia da aree a rischio epidemiologico informi tempestivamente il Dipartimento di Prevenzione dell’azienda sanitaria territorialmente competente, per l’adozione di ogni misura necessaria, compresa la permanenza domiciliare fiduciaria con sorveglianza attiva.
Si precisa che il lavoratore che rientra al lavoro dopo un periodo di assenza per malattia non necessita di alcuna specifica certificazione, ad eccezione dei periodi superiori a 60 giorni continuativi, come già previsto dal decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81.
Le comuni mascherine chirurgiche sono utili a limitare la contaminazione verso terzi da parte di una persona con sintomi respiratori (es. tosse e starnuti); mentre i DPI (ffp2 E ffp3) delle vie respiratorie sono indicati per gli operatori sanitari durante le operazioni di assistenza a stretto contatto di persone con sintomi respiratori, sia nei casi accertati che in quelli sospetti di COVID-19.
Ad oggi, non ne è previsto l’uso di detti DPI per altri operatori sanitari e non sono raccomandati come protezione personale per la popolazione generale.
Si precisa inoltre, sinteticamente e alla luce di quanto emanato nella serata dell’11/03/2020, che le aziende che proseguono con l’attività produttiva devono garantire tutti gli standard specifici emanati per la pandemia da SARS-CoV2 unitamente a quelli di prevenzione e protezione secondo la normativa già vigente per i luoghi di lavoro. Si sottolineano quindi i seguenti punti (in aggiunta a quanto già indicato in occasione delle precedenti comunicazioni): – PER LAVORATORI PER CUI ESISTANO RISCHI LAVORATIVI CHE PREVEDANO UTILIZZO DI DPI FFP2 – FFP3, VISIERA, GUANTI O PER ATTIVITA’ CHE NON CONSENTANO IL MANTENIMENTO DEL DISTANZIAMENTO DI TUTELA ANTICONTAGIO, se non sono disponibili in azienda i DPI suddetti per le difficoltà di approvvigionamento esistenti l’attività va INTERROTTA; – PER LAVORATORI FUORI SEDE – TRASFERTISTI – CANTIERI MOBILI, considerata la chiusura di tutti gli esercizi commerciali finalizzati alla somministrazione di alimenti, in tutte le situazioni ove non esista possibilità di consumare cibo in condizioni igienicamente consentite (come luoghi di lavoro insalubri, cantieri mobili etc.), è necessario consentire al lavoratore il rientro a domicilio. Non sono in questo momento utilizzabili escamotage che non garantiscano una totale garanzia di igiene, salubrità ed una applicabilità totale delle misure anti-contagio. – PER LAVORATORI ADDETTI A LAVORO INSALUBRE CON CANCEROGENI O RISCHIO BIOLOGICO, non è possibile utilizzare come strumento la chiusura delle docce e degli spogliatoi. È necessario contingentare l’ingresso con garanzia del mantenimento delle distanze di sicurezza e garantire la sanificazione degli ambienti ed arredi. – PER LAVORO AGILE – FERIE E CONGEDI, laddove possibile, attuazione al massimo del lavoro agile e incentivazione all’utilizzo di ferie e congedi.
Leno, 12/03/2020
In merito alla situazione relativa ai casi di contagio da Coronavirus COVID-19, al momento attuale la situazione è la seguente:
Il Governo ha approvato il DPCM 23/02/2020 che prevede drastiche misure di contenimento per 10 Comuni del Basso Lodigiano (Bertonico, Casalpusterlengo, Castelgerundo, Castiglione d’Adda, Codogno, Fombio, Maleo, San Fiorano, Somaglia, Terranova dei Passerini) e un Comune del Veneto (Vo’) tra cui:
-divieto di allontanamento e di accesso da parte di chiunque;
-sospensione dei servizi di trasporto merci e persone da e per le località indicate;
-sospensione delle attività lavorative per le imprese, ad eccezione di quelle che erogano servizi essenziali e di pubblica utilità;
-sospensione delle attività lavorative per i residenti o domiciliati, anche di fatto, nei comuni indicati anche se le attività lavorative sono svolte al di fuori delle aree interessate dal DPCM;
Sono inoltre adottate, per tutto il territorio nazionale, ulteriori misure tra cui l’obbligo per chi a partire al 1 febbraio 2020 sia transitato ed abbia sostato nei Comuni interessati di comunicare tale circostanza al Dipartimento di Prevenzione dell’ASL competente per territorio che potrà disporre le misure ritenute necessarie, inclusa la permanenza domiciliare fiduciaria con sorveglianza attiva.
Le misure, salvo diversa successiva disposizione, avranno efficacia per 14 giorni , pertanto fino al 7 Marzo.
Ulteriori misure sono state adottate dalle Regioni Lombardia, Veneto, Emilia Romagna, Piemonte, Valle d’Aosta, Friuli, Trentino e Liguria con ordinanze regionali, concernenti in particolare la sospensione di attività implicanti affollamento, nonché la chiusura delle scuole di ogni ordine e grado fino al 1 Marzo.
Ciò premesso, fermo restando quanto previsto dal DPCM e rimandando alle ulteriori specifiche indicazioni delle singole Regioni ove emanate, si suggerisce alle Aziende di osservare le seguenti misure precauzionali:
Analoga informazione va fornita in caso vi siano lavoratori tornati dalla Cina, Sud Corea, Iran.
Coloro che riscontrano sintomi influenzali o problemi respiratori non devono andare in pronto soccorso, ma devono chiamare il numero 112 (118 nelle regioni in cui non è attivo il numero unico europeo): il personale della Centrale Operativa valuterà ogni singola situazione ed adotterà le misure necessarie . Per informazioni generali chiamare 1500, il numero di pubblica utilità attivato dal Ministero della Salute.
Per tutti valgono le raccomandazioni di seguire le buone prassi igieniche per la prevenzione delle malattie a trasmissione respiratoria:
-Lavarsi le mani con acqua e sapone per almeno 20 secondi
-Evitare il contatto ravvicinato con persone che soffrono di affezioni respiratorie acute
-Non toccarsi occhi, naso e bocca se non ci si è lavati le mani
-Coprire la bocca ed il naso quando si tossisce o si starnutisce
-Non usare gli antibiotici se non consigliati dal medico
-Pulire le superfici con disinfettanti a base di alcol
-Usare la mascherina solo in caso di presenti sintomi quali tosse o starnuti, o se si assiste una persona con sospetta infezione da nuovo coronavirus (viaggio recente in Cina o altre aree a rischio e sintomi respiratori)
-I prodotti made in China e i pacchi in arrivo dalla Cina non costituiscono pericolo
-Contattare il numero verde 1500 se tornando dalla Cina si hanno sintomi influenzali
-I propri animali di compagnia non costituiscono pericolo di contagio