I

INFO E
COMUNICAZIONI

Informiamo la gentile clientela che, In linea con quanto indicato nelProtocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro” (disponibile in allegato), continueremo a garantire la continuità del servizio di Medicina del Lavoro nei confronti delle aziende clienti tenendo conto delle seguenti indicazioni:

  1. La sorveglianza sanitaria deve proseguire rispettando le misure igieniche contenute nelle indicazioni del Ministero della Salute (cd. decalogo);
  2. Verranno privilegiate, in questo periodo, le visite preventive, le visite a richiesta e le visite da rientro da malattia;
  3. La sorveglianza sanitaria periodica non viene interrotta, perché rappresenta una ulteriore misura di prevenzione di carattere generale: sia perché può intercettare possibili casi e sintomi sospetti del contagio, sia per l’informazione e la formazione che il medico competente può fornire ai lavoratori per evitare la diffusione del contagio;
  4. nell’integrare e proporre tutte le misure di regolamentazione legate al COVID-19 il medico competente collabora con il datore di lavoro e le RLS/RLST;
  5. Il medico competente segnala all’azienda situazioni di particolare fragilità e patologie attuali o pregresse dei dipendenti e l’azienda provvede alla loro tutela nel rispetto della privacy il medico competente applicherà le indicazioni delle Autorità Sanitarie.

Siamo a disposizione per qualsiasi ulteriore approfondimento. Grazie

Le indicazioni del medico competente per le aziende:

 

 CONTRIBUTO MEDICO COMPETENTE COVID – 19

 

 

Premessa

Il coinvolgimento del Medico Competente (e del Servizio di Medicina del Lavoro) quale professionista qualificato, deve essere rivolto a veicolare nel miglior modo possibile informazioni ai lavoratori e a collaborare col Datore di Lavoro per la messa in atto delle misure igieniche universali all’interno dell’azienda e per l’aggiornamento del Documento di Valutazione dei Rischi (DVR), ove necessario.

 

Principio Generale Fondamentale di orientamento per la lettura di quanto segue

Le misure preventive per ridurre le probabilità di contagio in un luogo di lavoro nei confronti della malattia COVID-19, sono simili a quelle adottate nei confronti della popolazione generale.

 

Riferimenti

Linee di indirizzo:

  • Indicazioni Servizio Sanitario Regionale Emilia Romagna 2.3.2020;
  • Integrazione informazioni per gestione casi sospetti COVID-19 (escluse strutture sanitarie e servizi essenziali) ATS BRIANZA 2.3.2020 e 11.3.2020;
  • COVID-19: indicazioni per la tutela della salute negli ambienti di lavoro non sanitari 2.3.2020 Regione Veneto.

 

Normativa

  • lvo 81/08;
  • Circolare Ministero della Salute 3,2,20;
  • Decreto-legge 23.2.2020n6;
  • Circolare Ministero Salute /Circolare 5443 22.2.2020;
  • DPCM 23.2,2020;
  • DPCM 1.3.2020;
  • DPCM 4.3.2020;
  • DPCM 8.3.2020
  • DPCM 9.3.2020
  • DPCM 11.3.2020

 

Obiettivi

L’obiettivo del presente documento, destinato prioritariamente a tutti soggetti aventi ruoli e responsabilità in tema di tutela della salute nei luoghi di lavoro ai sensi del D.lvo 81/08 è fornire indicazioni operative, da attuare nel rispetto dei principi di precauzione e proporzionalità, finalizzate a incrementare, negli ambienti di lavoro non sanitari, l’efficacia delle misure di contenimento adottate per contrastare l’epidemia di COVID-19.

Inoltre, per la gestione delle informazioni da fornire nei casi sospetti, probabili o confermati di COVID-19.

 

Definizioni

SARS-CoV-2 (Severe Acute Respiratory Syndrome Corona Virus 2) indica il virus (precedentemente denominato 2019-nCov),

COVID-19 (Corona VIrus Disease-2019) indica la malattia provocata dal SARS-CoV-2.

 

Clinica

I sintomi consistono in febbre, tosse secca, mal di gola, difficoltà respiratorie, con forme che possono essere asintomatiche o con modesti sintomi simil-influenzali, sino ad arrivare a gravi difficoltà respiratorie. Il periodo medio di incubazione è di 5,2 giorni con la maggior distribuzione a 12,5 giorni.

 

Tempistiche/Esposizione/ Collegamento epidemiologico

Considerando sia la diffusione globale, sia la diffusione locale, un eventuale contatto può essere avvenuto entro un periodo di 14 giorni prima dell’insorgenza della malattia in un caso.

 

QUINDI:

Definizione di “caso di COVID-19 per la segnalazione”

La definizione di caso si basa sulle informazioni attualmente disponibili e può essere rivista in base all’evoluzione della situazione epidemiologica e delle conoscenze scientifiche disponibili.

Caso sospetto di COVID 19 che richiede esecuzione di test diagnostico:

  1. Una persona con infezione respiratoria acuta (insorgenza improvvisa di almeno uno tra i seguenti segni e sintomi: febbre, tosse e difficoltà respiratoria) e senza un’altra eziologia che spieghi pienamente la presentazione clinica e la storia di viaggi o residenza in un Paese/area in cui è segnalata trasmissione locale * durante i 14 giorni precedenti l’insorgenza dei sintomi;
  2. Una persona con una qualsiasi infezione respiratoria acuta e che è stata a stretto contatto con un caso probabile o confermato di COVID-19 nei 14 giorni precedenti l’insorgenza dei sintomi;
  3. Una persona con infezione respiratoria acuta grave (febbre e almeno un segno/sintomo di

malattia respiratoria – es. tosse, difficoltà respiratoria) e che richieda il ricovero ospedaliero (SARI) e senza un’altra eziologia che spieghi pienamente la presentazione clinica.

Nell’ambito dell’assistenza primaria o nel pronto soccorso ospedaliero, tutti i pazienti con sintomatologia di infezione respiratoria acuta devono essere considerati casi sospetti se in quell’area o nel Paese è stata segnalata trasmissione locale.

 

*Secondo la classificazione dell’OMS, consultare i rapporti quotidiani sulla situazione relativa al COVID-

19 disponibili al seguente link:

https://www.who.int/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019/situation-reports/

 

Per l’Italia, ove si renda necessaria una valutazione caso per caso, si può tener conto della situazione

epidemiologica nazionale aggiornata quotidianamente sul sito del Ministero della Salute:

(http://www.salute.gov.it/portale/home.html)

 

Definizione di “caso probabile”

Un caso sospetto il cui risultato del test per SARS-CoV-2 è dubbio o inconcludente utilizzando protocolli specifici di Real Time PCR per SARS-CoV-2 presso i Laboratori di Riferimento Regionali individuati o è positivo utilizzando un test pan-coronavirus.

 

Definizione di “caso confermato”

Un caso con una conferma di laboratorio per infezione da SARS-CoV-2, effettuata presso il laboratorio di riferimento nazionale dell’Istituto Superiore di Sanità (ISS) o da laboratori Regionali di Riferimento che rispondano ai criteri indicati in Allegato 3, indipendentemente dai segni e dai sintomi clinici.

 

Definizione di “contatto stretto ad alto rischio di esposizione”:

 (la definizione già data è confermata in DPCM 9.3.2020)

 

▪ una persona che vive nella stessa casa di un caso di COVID-19;

▪ una persona che ha avuto un contatto fisico diretto con un caso di COVID-19 (es. stretta di mano);

▪ una persona che ha avuto un contatto diretto non protetto con le secrezioni di un caso di COVID-19

(es. toccare a mani nude fazzoletti di carta usati);

▪ una persona che ha avuto un contatto diretto (faccia a faccia) con un caso di COVID-19, a distanza

minore di 2 metri e di durata maggiore di 15 minuti;

▪ una persona che si è trovata in un ambiente chiuso (es. aula, sala riunioni, sala d’attesa, veicolo) con

un caso di COVID-19 per almeno 15 minuti, a distanza minore di 2 metri;

▪ un operatore sanitario o altra persona che fornisce assistenza diretta ad un caso di COVID-19 o personale di laboratorio addetto alla manipolazione di campioni di un caso di COVID-19 senza l’impiego dei dispositivi di protezione individuale (DPI) raccomandati o mediante l’utilizzo di DPI non idonei;

▪ una persona che abbia viaggiato seduta in aereo nei due posti adiacenti, in qualsiasi direzione, di un caso di COVID-19, i compagni di viaggio o le persone addette all’assistenza e i membri dell’equipaggio addetti alla sezione dell’aereo dove il caso indice era seduto (qualora il caso indice abbia una sintomatologia grave o abbia effettuato spostamenti all’interno dell’aereo determinando una maggiore esposizione dei passeggeri, considerare come contatti stretti tutti i passeggeri seduti nella stessa sezione dell’aereo o in tutto l’aereo).

 

DI SEGUITO LE INDICAZIONI OPERATIVE CON CUI GESTIRE LE RICHIESTE DI COLLABORAZIONE DA PARTE DI DDL, RSPP, RLS, LAVORATORI

 

Indicazioni per il Datore di Lavoro (e suoi collaboratori)

 Misure generali da adottarsi da parte del Datore di Lavoro da mettere in atto anche se l’infezione da SARSCoV-2 non si è ancora manifestata nelle aree geografiche in cui l’azienda è operativa.

  •  Anche la semplice diffusione interna delle informazioni e delle raccomandazioni prodotte esclusivamente da soggetti istituzionali costituisce uno strumento utile al contrasto dell’epidemia;
  • Esporre in Azienda, in più punti frequentati dai lavoratori, i cartelli esplicativi sulle misure generali di prevenzione (cfr. Allegato 1, vedi sotto);
  • Rassicurare sull’utilizzo delle materie prime per la produzione provenienti dall’estero;
  • Attuare misure di distanziamento sociale (almeno 1 metro): abolizione di meeting che prevedono la presenza di più persone in una stanza, adozione di home working ove possibile;
  • Utilizzare risorse esterne, come i consulenti, preferibilmente in via telematica;
  • Privilegiare modalità di collegamento da remoto per le riunioni;
  • Posticipare tutti i viaggi non strettamente indispensabili in Cina e negli altri Paesi ad alta diffusione del contagio, come la Corea del Sud e l’Iran. Per le trasferte in altre destinazioni, vista la situazione in continua evoluzione, consultare sempre Viaggiare sicuri, il sito Web dell’Unità di crisi della Farnesina, (e altri canali ufficiali es. https://www.who.int/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019/situation-reports/ );
  • Comunicare al Medico Competente e al proprio Medico di Medicina Generale il rientro o il soggiorno da zone con alta diffusione del contagio (comuni della zona rossa);
  • Sospendere sino a nuova comunicazione di tutti i corsi formativi in aula;
  • Mettere a disposizione dei lavoratori soluzioni idroalcoliche per il lavaggio delle mani;
  • Esporre nei bagni ed in corrispondenza dei dispenser le indicazioni ministeriali sul lavaggio delle mani: www.salute.gov.it/portale/news/p3_2_3_1_1.jsp?lingua=italiano&menu=dossier&p=dadossier&id=21;
  • Incrementare la frequenza della pulizia delle superfici e degli oggetti condivisi: i coronavirus possono essere eliminati dopo 1 minuto se si disinfettano le superfici con etanolo 62-71% o perossido di idrogeno (acqua ossigenata) allo 0,5% o ipoclorito di sodio allo 0,1 %;
  • Garantire sempre un adeguato ricambio d’aria nei locali condivisi.

 

L’ ultimo DPCM del 9 Marzo estende fino al 3 Aprile a tutta l’Italia le misure già adottate per Lombardia e altre province del nord con il precedente  DPCM  dell’ 8 Marzo:

 

  1. Evitare gli spostamentise non per comprovate esigenze lavorative, situazioni di necessità e motivi di salute, tali motivazioni devono essere auto-dichiarate utilizzando il modulo predisposto dal Ministero dell’Interno;

 

  1. b) I soggetti con sintomatologia da infezione respiratoria o febbre (maggiore di 37,5°) dovranno rimanere presso il proprio domicilio e contattare il medico curante;

 

  1. c) Divieto di uscire di casa per i soggetti posti in quarantena o risultati positivi al virus;

 

  1. d) Adottare, in tutti i casi possibili, modalità di collegamento da remoto per riunioni ed incontri;

 

  1. e) Raccomandazione ai datori di lavoro, fino al 3 aprile, di promuovere la fruizione di ferie e congedo ordinario;

 

  1. e) Chiusura delle Scuole ed Università, musei, sospensione di eventi sportivi, chiusura degli impianti sciistici, sospese le manifestazioni organizzate, palestre, centri sportivi, piscine, centri benessere, culturali, sociali, ricreativi.

 

  1. f) Sospensione degli eventi e delle competizioni sportive di ogni ordine e disciplina, in luoghi pubblici o privati;

 

  1. g) Apertura condizionata di luoghi di culto, bar, ristoranti, attività commerciali.

 

Allegato n. 1

 Dieci comportamenti da seguire:

 

  1. Lavati spesso le mani;

 

  1. Evita il contatto ravvicinato con persone che soffrono di infezioni respiratorie acute;

 

  1. Non toccarti occhi naso e bocca con le mani;

 

  1. Copri bocca e naso se starnutisci o tossisci;

 

  1. Non prendere farmaci antivirali né antibiotici, a meno che siano prescritti dal medico;

 

  1. Pulisci le superfici con disinfettanti a base di cloro o alcol;

 

  1. Usa la mascherina solo se sospetti di essere malato o assisti persone malate;

 

  1. I prodotti “Made in China” e i pacchi provenienti dalla Cina non sono pericolosi;

 

  1. Se hai febbre o tosse o sei tornato dalla Cina da meno di 14 giorni puoi chiamare l’Azienda Sanitaria Locale di …………………… al numero ………………… da lunedì a venerdì dalle 8.30 alle 12.30 e dalle 14 alle 17.30, il sabato dalle 8.30 alle 12.30 oppure il numero verde regionale ……………………. oppure il numero verde 1500 del Ministero della Salute;

 

  1. Gli animali da compagnia non diffondono il nuovo coronavirus.

 

Indicazioni per TUTTI I LAVORATORI

 Misure universali da adottarsi da parte di tutti i lavoratori:

 Al già noto pacchetto di misure comportamentali universali, la cui adozione è raccomandata sia per la cittadinanza che per i lavoratori, finalizzate alla prevenzione delle malattie a diffusione respiratoria, si antepone la primaria raccomandazione e prescrizione del DPCM 9.3.2020:

 

 

Inoltre, continuare a:

– Lavarsi spesso le mani con acqua e sapone.

Il lavaggio deve essere accurato per almeno 60 secondi, seguendo le indicazioni ministeriali sopra richiamate. Se non sono disponibili acqua e sapone, è possibile utilizzare anche un disinfettante per mani a base di alcol (concentrazione di alcol di almeno il 60%). Utilizzare asciugamani di carta usa e getta;

– Evitare il contatto ravvicinato con persone che mostrino sintomi di malattie respiratorie (come tosse e starnuti) mantenendo una distanza di almeno 1 metro;

– Evitare di toccare il naso, gli occhi e la bocca con mani non lavate;

– Starnutire o tossire in un fazzoletto o con il gomito flesso e gettare i fazzoletti utilizzati in un cestino chiuso immediatamente dopo l’uso e lavare le mani frequentemente con acqua e sapone o usando soluzioni alcoliche.

 

Indicazioni per I LAVORATORI DEFINITI COME “CONTATTI STRETTI”

Per tali lavoratori, di norma è già stata posta da parte del Dipartimento di Sanità Pubblica (DSP),

Servizio di Igiene Pubblica, la misura della quarantena con sorveglianza attiva per 14 giorni.

Il lavoratore, in questi casi, è tenuto infatti a comunicare il proprio nominativo indirizzo e numero di telefono al numero verde regionale …………….. oppure al numero …………………corrispondente al Dipartimento di Sanità Pubblica dell’ATS di ………………….., segnalando il proprio stato di “contatto stretto”.

 Qualora il Datore di Lavoro venga a conoscenza della mancata comunicazione e della condizione di stato di contatto stretto da parte di un suo dipendente, lo avverte di evitare contatti con le persone/lavoratori, di abbandonare il luogo di lavoro per attuare l’isolamento al proprio domicilio e a provvedere al più presto alla comunicazione dovuta al proprio Medico di Medicina Generale o al Dipartimento di Sanità Pubblica.

Il personale del Dipartimento di Sanità Pubblica prenderà in carico la segnalazione adottando tutte le misure sanitarie del caso.

Si rammenta che l’assenza dal lavoro in tali casi è coperta da certificazione INPS riportante diagnosi riconducibili a misure precauzionali nell’attuale fase di emergenza.

IN PARTICOLARE

Con DPCM 1° marzo 2020 sono state dettate ulteriori disposizioni in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19.

Si segnala l’articolo 3 che dispone, tra l’altro, in materia di assenza dal lavoro: viene previsto che, nel caso venga accertata, a cura della competente autorità sanitaria pubblica, la necessità di avviare la sorveglianza sanitaria e l’isolamento fiduciario, l’operatore sanitario informa il medico di medicina generale da cui il soggetto è assistito anche ai fini dell’eventuale certificazione ai fini INPS.

In caso di necessità di certificazione ai fini INPS per l’assenza dal lavoro, viene rilasciata una dichiarazione indirizzata a INPS e datore di lavoro in cui viene dichiarato che per motivi di sanità pubblica il lavoratore è stato posto in quarantena, specificando la data di inizio e fine. La disposizione è efficace dal 2 all’8 marzo 2020. Vale la riserva di eventuali istruzioni da parte dell’INPS.

Nel caso in cui siano stati presenti in azienda dei “contatti stretti” come sopra definito, gli altri lavoratori che hanno operato nelle loro vicinanze, non sono da sottoporre a misure particolari di sorveglianza.

 

Solo nel caso che il lavoratore che è stato allontanato e posto in isolamento, risulti positivo al test

per infezione da 2019-nCoV, è opportuno che la direzione aziendale raccolga i nominativi dei

lavoratori che hanno operato vicino a lui (soggetti che hanno condiviso per un periodo prolungato

lo stesso ambiente ristretto e chiuso, ad es. lo stesso ufficio) per renderli disponibili alle autorità

sanitarie in caso di necessità.

 

L’azienda del lavoratore che ha effettuato il tampone il sarà contattata dal Dipartimento di Sanità

Pubblica per la sorveglianza attiva In caso di notizia di positività al test.

 

A CHI RIVOLGERSI

La protezione civile invita a recarsi nei pronto soccorso o nelle strutture sanitarie e a chiamare i numeri di emergenza soltanto se strettamente necessario.

Le Regioni hanno attivato numeri dedicati e numeri verdi regionali per le popolazioni dei territori dove si sono verificati i casi di nuovo coronavirus per rispondere alle richieste di informazioni e sulle misure urgenti per il contenimento del contagio.

Medici di famiglia e Pediatri di libera scelta, inoltre, invitano a non recarsi presso gli studi e gli ambulatori in caso di sintomi respiratori (raffreddore, tosse, febbre), ma a contattarli telefonicamente.

Contattare il 112 oppure il 118, non per informazioni, ma soltanto in caso di necessità.

 

Ecco i numeri verdi regionali attivati per l’emergenza nuovo Coronavirus:

  • Basilicata: 800 99 66 88
  • Calabria: 800 76 76 76
  • Campania: 800 90 96 99
  • Emilia-Romagna: 800 033 033
  • Friuli-Venezia Giulia: 800 500 300
  • Lazio: 800 118 800
  • Lombardia: 800 89 45 45 – ATS BRESCIA: 800777346 – ATS BERGAMO 800447722
  • Marche: 800 93 66 77
  • Piemonte: 800 333 444
  • Provincia autonoma di Trento: 800 86 73 88
  • Puglia: 800 713 931
  • Sicilia: 800 45 87 87
  • Toscana: 800 55 60 60
  • Trentino-Alto Adige: 800 751 751
  • Umbria: 800 63 63 63
  • Val d’Aosta: 800 122 121
  • Veneto: 800 46 23 40


Altri numeri utili dedicati all’emergenza nuovo coronavirus:

Abruzzo

Nella Regione Abruzzo per l’emergenza sanitaria sono attivi i seguenti numeri:

  • ASL n. 1 L’Aquila:118
  • ASL n. 2 Chieti-Lanciano-Vasto: 800 860 146
  • ASL n. 3 Pescara: 118
  • ASL n. 4 Teramo: 800 090 147

Liguria 

  • Nella Regione Liguria è attivo il numero di emergenza coronavirus 112

Molise

  • Nella Regione Molise per informazioni o segnalazioni sono attivi i numeri: 0874 3130000874 409000

Sardegna

  • Nella Regione Sardegna per informazioni chiamare il 333 61 44 123

Piacenza

  • Nel Comune di Piacenza per informazioni contattare il 0523 317979: attivo dal lunedì al venerdì, dalle 8 alle 18 e il sabato dalle 8 alle 13

 

Indicazioni per I LAVORATORI ADDETTI AL CONTATTO CON IL PUBBLICO

 Per i lavoratori addetti al contatto con il pubblico:

 Il Datore di Lavoro, in collaborazione con Medico Competente e Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione, dovrà aggiornare il documento di valutazione dei rischi valutando il rischio di esposizione ad agenti biologici e adotterà le misure preventive del caso (Decreto Ministero della Salute 03/02/2020).

In tal senso, sono misure preventive efficaci:

 

  1. distanza dell’operatore ottimale di 2 mt e comunque non inferiore ad 1 metro dal soggetto utente;

 

  1. pulizia ripetuta ed accurata delle superfici con acqua e detergenti seguita dall’applicazione di disinfettanti a base di ipoclorito di sodio 0,1% o etanolo al 70%;

 

  1. disponibilità di distributori per l’igiene delle mani contenenti gel alcolici con una concentrazione di alcol al 60-85%;

 

  1. adeguata diffusione di materiali informativi per l’igiene delle mani, l’igiene respiratoria e il distanziamento sociale.

 

SI RIPORTANO DI SEGUITO ALCUNI SCENARI PLAUSIBILI, CORREDATI DALLE INDICAZIONI OPERATIVE RITENUTE APPROPRIATE PER UNA LORO CORRETTA GESTIONE:

 

Lavoratore, anche asintomatico, che non rispettando il divieto di allontanamento da uno dei Comuni interessati dalle precedenti misure urgenti di contenimento del contagio si presenta al lavoro:

non adibire ad attività lavorativa;

deve essere fornita e fatta indossare tempestivamente una mascherina chirurgica e deve essere data indicazione di tornare e rimanere a casa, dandone contestuale informazione alle autorità competenti;

 

Lavoratore con sintomatologia respiratoria, anche lieve, o lavoratore asintomatico che riferisce di essere stato nei 14 giorni precedenti a contatto stretto con un caso di COVID-19 che si presenta al lavoro:

non adibire ad attività lavorativa;

deve essere fornita e fatta indossare tempestivamente una mascherina chirurgica e deve essere data indicazione di tornare e rimanere a casa (evitando l’utilizzo di mezzi di trasporto pubblici) e di contattare il proprio Medico di Medicina Generale o il Servizio di Continuità Assistenziale, anche ai fini della certificazione dello stato di malattia; finché il soggetto permane all’interno dell’azienda, si deve assicurare che rimanga il più possibile lontano e isolato dagli altri soggetti presenti (lavoratori, visitatori);

 

NESSUNA RESTRIZIONE SI APPLICA A PERSONE CHE FREQUENTANO O HANNO FREQUENTATO CONTATTI STRETTI ASINTOMATICI, COMPRESI I CONVIVENTI, A MENO CHE IL CONTATTO STRETTO NON DIVENTI A SUA VOLTA CASO ACCERTATO O SOSPETTO PER LA PRESENZA DI SINTOMI COMPATIBILI.

Lavoratore che, inizialmente asintomatico, durante l’attività lavorativa sviluppa febbre e sintomi respiratori (tosse e difficoltà respiratoria):

gli addetti al Primo Soccorso aziendale, ad integrazione di quanto già stabilito nei piani di emergenza aziendali, dovranno indossare e far indossare al soggetto che ha manifestato i sintomi una mascherina FFP2 / FFP3, far allontanare dai locali eventuali altri lavoratori o utenti presenti e contattare il 112/ 118;

 

Lavoratore asintomatico durante l’attività lavorativa che successivamente sviluppa febbre e sintomi respiratori (tosse e difficoltà respiratoria):

non è previsto alcun adempimento a carico del Datore di lavoro (o suoi collaboratori), se non collaborare con l’azienda sanitaria territorialmente competente qualora lo richiedesse mettendo a disposizioni le informazioni in proprio possesso al fine della ricostruzione di eventuali contatti.

 

Lavoratore in procinto di recarsi all’estero in trasferta lavorativa:

disporre che il Servizio di Prevenzione e Protezione acquisisca le informazioni più aggiornate sulle aree di diffusione del SARS-CoV-2 disponibili attraverso i canali istituzionali

(es. https://www.who.int/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019/situation-reports/) al fine di valutare, in collaborazione con il Medico Competente, il rischio associato alla trasferta prevista. Inoltre, si ritiene importante che prima della partenza il lavoratore sia informato in merito alle disposizioni delle autorità sanitarie del paese di destinazione.

 

Lavoratore in procinto di rientrare dall’estero da trasferta lavorativa:

disporre che il lavoratore rientrante in Italia da aree a rischio epidemiologico informi tempestivamente il Dipartimento di Prevenzione dell’azienda sanitaria territorialmente competente, per l’adozione di ogni misura necessaria, compresa la permanenza domiciliare fiduciaria con sorveglianza attiva.

 

Si precisa che il lavoratore che rientra al lavoro dopo un periodo di assenza per malattia non necessita di alcuna specifica certificazione, ad eccezione dei periodi superiori a 60 giorni continuativi, come già previsto dal decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81.

 

Utilizzo di mascherine e DPI delle vie respiratorie

 Le comuni mascherine chirurgiche sono utili a limitare la contaminazione verso terzi da parte di una persona con sintomi respiratori (es. tosse e starnuti); mentre i DPI (ffp2 E ffp3) delle vie respiratorie sono indicati per gli operatori sanitari durante le operazioni di assistenza a stretto contatto di persone con sintomi respiratori, sia nei casi accertati che in quelli sospetti di COVID-19.

Ad oggi, non ne è previsto l’uso di detti DPI per altri operatori sanitari e non sono raccomandati come protezione personale per la popolazione generale.

 

Si precisa inoltre, sinteticamente e alla luce di quanto emanato nella serata dell’11/03/2020, che le aziende che proseguono con l’attività produttiva devono garantire tutti gli standard specifici emanati per la pandemia da SARS-CoV2 unitamente a quelli di prevenzione e protezione secondo la normativa già vigente per i luoghi di lavoro. Si sottolineano quindi i seguenti punti (in aggiunta a quanto già indicato in occasione delle precedenti comunicazioni):
PER LAVORATORI PER CUI ESISTANO RISCHI LAVORATIVI CHE PREVEDANO UTILIZZO DI DPI FFP2 – FFP3, VISIERA, GUANTI O PER ATTIVITA’ CHE NON CONSENTANO IL MANTENIMENTO DEL DISTANZIAMENTO DI TUTELA ANTICONTAGIO, se non sono disponibili in azienda i DPI suddetti per le difficoltà di approvvigionamento esistenti l’attività va INTERROTTA;
PER LAVORATORI FUORI SEDE – TRASFERTISTI – CANTIERI MOBILI, considerata la chiusura di tutti gli esercizi commerciali finalizzati alla somministrazione di alimenti, in tutte le situazioni ove non esista possibilità di consumare cibo in condizioni igienicamente consentite (come luoghi di lavoro insalubri, cantieri mobili etc.), è necessario consentire al lavoratore il rientro a domicilio. Non sono in questo momento utilizzabili escamotage che non garantiscano una totale garanzia di igiene, salubrità ed una applicabilità totale delle misure anti-contagio.
PER LAVORATORI ADDETTI A LAVORO INSALUBRE CON CANCEROGENI O RISCHIO BIOLOGICO, non è possibile utilizzare come strumento la chiusura delle docce e degli spogliatoi. È necessario contingentare l’ingresso con garanzia del mantenimento delle distanze di sicurezza e garantire la sanificazione degli ambienti ed arredi.
PER LAVORO AGILE – FERIE E CONGEDI, laddove possibile, attuazione al massimo del lavoro agile e incentivazione all’utilizzo di ferie e congedi.

 

 

 

Leno, 12/03/2020

Comunicato del 12 marzo 2020

Si comunica alla gentile clientela che, a scopo cautelativo, sono sospese a data da definire le attività ambulatoriali riguardanti il centro prelievi, la medicina dello sport e i check up.

Sarà nostra premura darvi aggiornamenti relativi alla ripresa delle attività sopraindicate.

Grazie

CORONAVIRUS COVID 19

COMUNICATO ALLE AZIENDE DEL 24 FEBBRAIO 2020, ORE 8.00

 

In merito alla situazione relativa ai casi di contagio da Coronavirus COVID-19, al momento attuale la situazione è la seguente:

Il Governo ha approvato il DPCM 23/02/2020 che prevede drastiche misure di contenimento per 10 Comuni del Basso Lodigiano (Bertonico, Casalpusterlengo, Castelgerundo, Castiglione d’Adda, Codogno, Fombio, Maleo, San Fiorano, Somaglia, Terranova dei Passerini) e un Comune del Veneto (Vo’) tra cui:

-divieto di allontanamento e di accesso da parte di chiunque;

-sospensione dei servizi di trasporto merci e persone da e per le località indicate;

-sospensione delle attività lavorative per le imprese, ad eccezione di quelle che erogano servizi essenziali e di pubblica utilità;

-sospensione delle attività lavorative per i residenti o domiciliati, anche di fatto, nei comuni indicati anche se le attività lavorative sono svolte al di fuori delle aree interessate dal DPCM;

Sono inoltre adottate, per tutto il territorio nazionale, ulteriori misure tra cui l’obbligo per chi a partire al 1 febbraio 2020 sia transitato ed abbia sostato nei Comuni interessati di comunicare tale circostanza al Dipartimento di Prevenzione dell’ASL competente per territorio che potrà disporre le misure ritenute necessarie, inclusa la permanenza domiciliare fiduciaria con sorveglianza attiva.

Le misure, salvo diversa successiva disposizione, avranno efficacia per 14 giorni , pertanto fino al 7 Marzo.

Ulteriori misure sono state adottate dalle Regioni Lombardia, Veneto, Emilia Romagna, Piemonte, Valle d’Aosta, Friuli, Trentino e Liguria con ordinanze regionali, concernenti in particolare la sospensione di attività implicanti affollamento, nonché la chiusura delle scuole di ogni ordine e grado fino al 1 Marzo.

Ciò premesso, fermo restando quanto previsto dal DPCM e rimandando alle ulteriori specifiche indicazioni delle singole Regioni ove emanate, si suggerisce alle Aziende di osservare le seguenti misure precauzionali:

  1. Ove vi siano lavoratori residenti e/o domiciliati nei comuni interessati dal DPCM, per gli stessi deve essere disposta la sospensione del lavoro, invitandoli a rimanere nel proprio domicilio.
  2. Non inviare lavoratori nelle aree interessate dal DPCM;
  3. Non consentire l’accesso all’Azienda a soggetti (fornitori, corrieri, ecc.) provenienti dai Comuni interessati dal DPCM;
  4. Qualora a partire dal 1 Febbraio 2020 l’Azienda abbia inviato lavoratori nei Comuni interessati dal DPCM per svolgervi attività, informare della circostanza il Dipartimento di Prevenzione dell’ASL.

Analoga informazione va fornita in caso vi siano lavoratori tornati dalla Cina, Sud Corea, Iran.

Coloro che riscontrano sintomi influenzali o problemi respiratori non devono andare in pronto soccorso, ma devono chiamare il numero 112 (118 nelle regioni in cui non è attivo il numero unico europeo): il personale della Centrale Operativa valuterà ogni singola situazione ed adotterà le misure necessarie . Per informazioni generali chiamare 1500, il numero di pubblica utilità attivato dal Ministero della Salute.

Per tutti valgono le raccomandazioni di seguire le buone prassi igieniche per la prevenzione delle malattie a trasmissione respiratoria:

-Lavarsi le mani con acqua e sapone per almeno 20 secondi

-Evitare il contatto ravvicinato con persone che soffrono di affezioni respiratorie acute

-Non toccarsi occhi, naso e bocca se non ci si è lavati le mani

-Coprire la bocca ed il naso quando si tossisce o si starnutisce

-Non usare gli antibiotici se non consigliati dal medico

-Pulire le superfici con disinfettanti a base di alcol

-Usare la mascherina solo in caso di presenti sintomi quali tosse o starnuti, o se si assiste una persona con sospetta infezione da nuovo coronavirus (viaggio recente in Cina o altre aree a rischio e sintomi respiratori)

-I prodotti made in China e i pacchi in arrivo dalla Cina non costituiscono pericolo

-Contattare il numero verde 1500 se tornando dalla Cina si hanno sintomi influenzali

-I propri animali di compagnia non costituiscono pericolo di contagio