Tutto quello che c’è da sapere sul Documento di Valutazione dei Rischi (DVR)

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Il Documento di Valutazione dei Rischi (DVR) rappresenta un elemento fondamentale in tema di sicurezza sul lavoro. È stato istituito dal D. Lgs 81/2008, noto anche come Testo Unico sulla Sicurezza sul Lavoro, il quale si costituisce come un punto di riferimento essenziale per le aziende: fornisce linee guida chiare e dettagliate per la valutazione e gestione dei rischi sul lavoro.

Possiamo definire il DVR come il cuore della strategia di prevenzione e protezione, in quanto svolge un ruolo cruciale nel garantire un ambiente di lavoro sicuro e salubre, identificando i potenziali pericoli e stabilendo misure di sicurezza finalizzate ad evitare possibili infortuni

Chi deve redigere il Documento di Valutazione Rischi?

L’articolo 17 D. Lgs. 81/08 definisce la redazione del Documento di Valutazione Rischi una responsabilità diretta del Datore di Lavoro. Quest’ultimo non può delegare tale compito, ma al tempo stesso deve avvalersi del supporto di figure professionali come il RSPP (Responsabile del Servizio Prevenzione e Protezione), il Medico Competente e il Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza. Ognuno di loro ha un ruolo specifico nel processo di valutazione e mitigazione dei rischi.

Ad esempio, la consultazione del Datore di Lavoro con il Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza assicura che il documento rifletta le reali condizioni di lavoro e le preoccupazioni dei lavoratori, rendendo così le misure di prevenzione più efficaci e condivise.

Insomma, l’elaborazione del DVR è un vero e proprio impegno condiviso. Non a caso, sul documento deve essere apportata la firma del Datore di Lavoro, ma al tempo stesso quella del RSPP, del Medico Competente e del Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza, proprio a testimonianza del loro coinvolgimento e delle loro responsabilità nel processo di valutazione dei rischi.

Il DVR è sempre obbligatorio?

In base a quanto stabilito dal D. Lgs 81/08 il Documento di Valutazione dei Rischi (DVR) è un requisito obbligatorio per tutte le aziende che impiegano lavoratori. La disposizione si applica indipendentemente dalla dimensione dell’impresa, dal settore di attività o dalla natura del contratto di lavoro dei dipendenti. Infatti, gli effetti del DVR ricadono anche sui lavoratori a tempo determinato, tirocinanti e soci lavoratori.

Le uniche eccezioni all’obbligo del DVR riguardano i lavoratori autonomi e le imprese familiari, che seguono normative specifiche. Tuttavia, è sempre consigliato che ogni attività lavorativa adotti misure di valutazione e gestione dei rischi per garantire la sicurezza e il benessere di tutti i soggetti coinvolti.

Inoltre, va ricordato che il DVR non è un documento statico, ma deve essere aggiornato regolarmente. Ogni cambiamento significativo nell’organizzazione del lavoro, nell’introduzione di nuovi macchinari o processi produttivi, così come eventuali modifiche adottate in seguito a incidenti o nuove evidenze dalla sorveglianza sanitaria, richiede un aggiornamento del documento. affinché rifletta la nuova realtà aziendale.

Che cos’è la “data certa”?

La validità del Documento di Valutazione dei Rischi deve essere attestata anche attraverso la cosiddetta “data certa”, la quale accerta la sua redazione in un preciso momento temporale. Tale aspetto è essenziale, in quanto conferma che la redazione del documento sia avvenuta anteriormente ad uno specifico evento, che potrebbe determinare la modifica del DVR stesso.

Per confermare la data è sufficiente che sul documento siano riportate le firma delle figure citate nei paragrafi precedenti, ovvero il Datore di Lavoro, il RSPP, il RLS e il Medico Competente. Nel caso una di queste non sia presente, è possibile documentare la data inviando il documento tramite PEC.

Quali sono le parti principali del documento?

Il DVR deve essere redatto in maniera dettagliata ed includere:

  • una relazione sulla valutazione di tutti i rischi per la sicurezza e la salute durante l’attività lavorativa, specificando i criteri adottati;
  • l’indicazione delle misure di prevenzione e di protezione attuate e dei Dispositivi di Protezione Individuali (DPI) adottati;
  • Il programma delle misure ritenute opportune per garantire il miglioramento nel tempo dei livelli di sicurezza;
  • l’individuazione delle procedure per l’attuazione delle misure da realizzare, nonché dei ruoli dell’organizzazione aziendale che vi debbono provvedere;
  • Il nominativo del Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (RSPP), del Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza (RLS) o di quello territoriale (RLST) e del Medico Competente che ha partecipato alla valutazione dei rischi;
  • l’individuazione delle mansioni che eventualmente espongono i lavoratori a rischi specifici che richiedono una riconosciuta capacità professionale, specifica esperienza, adeguata formazione e addestramento.

Cosa rischia il Datore di Lavoro se non redige il DVR?

La mancata redazione del DVR può comportare serie conseguenze legali per l’azienda, incluse sanzioni amministrative e penali. Le sanzioni possono variare in base alla gravità della violazione e possono includere:

  • Ammende significative, che possono essere aggravate in caso di incidenti sul lavoro o malattie professionali causate dalla mancanza di un DVR adeguato.
  • Sospensione dell’attività imprenditoriale fino alla regolarizzazione della situazione.
  • Responsabilità penale del Datore di Lavoro in caso di infortuni gravi o mortali dovuti alla mancanza di un DVR.

Ricapitolando, il Documento di Valutazione dei Rischi è un elemento indispensabile nella gestione della sicurezza sul lavoro. La sua redazione, aggiornamento e implementazione sono importantissimi per garantire un ambiente di lavoro sicuro e conforme alle normative vigenti,  così come delineato dal D.Lgs. 81/2008.

La sicurezza sul lavoro non è solo una responsabilità legale, ma soprattutto un impegno etico verso la salute e il benessere dei lavoratori.