Il decreto legislativo 81/08 ha introdotto la sorveglianza sanitaria obbligatoria sui luoghi di lavoro. La finalità del testo di legge è quella di prevenire, curare e diagnosticare le malattie professionali tutelando la salute dei lavoratori e ricreando un ambiente di lavoro tanto sicuro quanto salubre. La figura preposta all’attività di sorveglianza in azienda è ovviamente il medico competente. Tra le sue svariate funzioni c’è anche quella di redigere una serie di importanti documenti utili a monitorare lo stato di salute degli addetti presenti ed a definire un protocollo sanitario specifico per ogni tipologia di azienda. Quindi, quali sono i documenti prodotti dal medico competente? La sorveglianza sanitaria è sempre obbligatoria? Prima di andare a “spulciare” i diversi documenti redatti dal medico competente, è necessario fare una precisazione. Il decreto legislativo citato in apertura di questo articolo introduce la sorveglianza sanitaria obbligatoria per alcune categorie aziendali ben precise. Quali sono? aziende con lavoratori addetti ai videoterminali, che utilizzano questi ultimi in maniera sistematica ed abituale per almeno 20 ore a settimana; aziende con lavoratori esposti a rumore; aziende con lavoratori esposti a vibrazioni trasmesse al sistema mano-braccio e/o al corpo intero; aziende con lavoratori addetti alla movimentazione manuale dei carichi; aziende con lavoratori esposti ad agenti chimici potenzialmente dannosi per la salute umana; aziende con lavoratori esposti condizioni microclimatiche o climatiche sfavorevoli; aziende con lavoratori esposti ad agenti cancerogeni e mutogeni; aziende con lavoratori esposti ad amianto; aziende con lavoratori esposti a rischio biologico; aziende con lavoratori esposti al rischio di silicosi ed asbestosi; aziende con lavoratori esposti a radiazioni ionizzanti; attività lavorative che comportano un elevato rischio per la sicurezza, l’incolumità e la salute di terzi; aziende con lavoratori esposti a lavoro in quota; aziende con lavoratori esposti a spazi/ambienti confinati e sospetti di inquinamento; aziende con lavoratori addetti alla movimentazione manuale dei carichi; aziende con addetti al lavoro notturno. Il decreto fa rientrare in tale fattispecie tutti i lavoratori che svolgono 3 ore di lavoro notturno per almeno 80 giorni all’anno. In questi settori appena descritti il medico competente aziendale è obbligato a produrre una serie di documenti. Osserviamoli tutti. Tutti i documenti redatti dal medico competente Il medico competente per espletare al meglio la propria funzione di sorveglianza sanitaria produce alcuni documenti fondamentali ai fini dell’attività di prevenzione e sicurezza in azienda. Ecco, i principali: il protocollo sanitario; la cartella sanitaria e di rischio; i giudizi di idoneità; relazione dei sopralluoghi svolti in azienda; la relazione sanitaria annuale. Il protocollo sanitario Il protocollo sanitario, definito anche piano sanitario o piano di sorveglianza sanitaria, costituisce l’insieme degli esami medici e degli accertamenti di salute rivolti a tutti i lavoratori. In questo documento il medico competente definisce le diverse visite mediche a cui verranno sottoposti periodicamente gli addetti in azienda. I tipi di esami variano a seconda del settore in cui l’azienda opera. Ad esempio, in un ufficio in cui gli operatori si trovano costantemente davanti ad un monitor, verranno prescritti una volta all’anno una serie di accertamenti finalizzati alla valutazione della funzione visiva. In linea generale gli esami più diffusi sono: spirometria; audiometria; ECG; visiotest; esami del sangue; test tossicologici. Il piano sanitario viene definito direttamente dal medico competente dopo un’attenta valutazione dei rischi legati al luogo di lavoro. La periodicità di alcune visite è indicata direttamente dal decreto legislativo, tuttavia il medico del lavoro può stabilire nuovi controlli quando si presentano particolari condizioni. Eventuali modifiche al protocollo possono dipendere dalle variazioni dei cicli produttivi, dall’introduzione di nuove mansioni per i lavoratori o semplicemente dall’emergere di nuovi rischi in azienda. Per tale motivo il piano sanitario può essere sottoposto a modiche in caso di necessità: la sua flessibilità è lo strumento per tutelare la salute dei lavoratori in qualsiasi momento. La cartella sanitaria e di rischio La cartella sanitaria e di rischio è un documento personale contenente i “report” di tutte le visite effettuate da un lavoratore in azienda. Contiene i dati anagrafici del lavoratore, la sua anamnesi lavorativa e patologica ed ovviamente gli esiti dei vari accertamenti prescritti dalla sorveglianza sanitaria. L’articolo 25 del decreto legislativo 81/08 sottolinea quanto la cartella sanitaria e di rischio sia tutelata in materia di privacy. Gli unici a potervi accedere sono il lavoratore ed il medico competente, il quale oltre ad occuparsi della redazione, ha anche l’obbligo di conservarla. Il datore di lavoro non può richiedere la visione della cartella sanitaria e di rischio di un lavoratore, in quanto, come stabilito dalla normativa, è coperta dal segreto professionale. Egli non potrà accedere alle cartelle neanche alla conclusione del rapporto lavorativo: si deve limitare a custodirle in azienda per i successivi 10 anni. I giudizi di idoneità Ogni accertamento e visita effettuata in azienda dal medico competente è seguita dalla relazione di un giudizio di idoneità. L’esito finale di ogni controllo può corrispondere ad un giudizio di: idoneità: significa che il lavoratore è in condizione di continuare a svolgere la propria mansione; idoneità parziale: il lavoratore viene sottoposto ad alcuni limiti nello svolgimento della propria mansione; inidoneità temporanea: il lavoratore non può eseguire la propria mansione per un dato periodo di tempo. Al termine di questo verrà sottoposto ad un nuovo controllo per stabilire il miglioramento o meno delle proprie condizioni di salute; inidoneità permanente: il lavoratore non è più in grado di svolgere la propria mansione abituale. Per tale motivo verrà destinato ad un nuovo impiego all’interno dell’azienda. Relazione dei sopralluoghi svolti in azienda Tra le funzioni del medico competente c’è anche quella di effettuare dei sopralluoghi periodici negli ambienti di lavoro per verificarne la sicurezza e prevenire eventuali infortuni. La normativa stabilisce per il medico competente l’obbligo di visitare gli spazi aziendali almeno una volta all’anno. Nonostante ciò, se il medico del lavoro lo ritiene opportuno, può visionare gli ambienti lavorativi anche con maggiore frequenza. La relazione sulla sicurezza degli ambienti di lavoro viene infine presentata dal medico competente durante la riunione periodica aziendale: davanti al datore di lavoro suggerirà possibili migliorie e modifiche per rendere l’ambiente di lavoro sempre più sicuro. Relazione sanitaria annuale L’ultimo, ma non meno importante, documento redatto dal medico competente è la relazione sanitaria annuale. Viene scritta in forma anonima (per tutelare la privacy dei lavoratori come prescritto dall’art. 25 del D. lgs. 81/08) e riassume tutte le attività svolte durante un anno. Attraverso la relazione sanitaria annuale si analizzano i risultati ottenuti ai fini della tutela della salute dei lavoratori. Al suo interno sono incluse informazioni riguardanti gli infortuni accaduti sul luogo di lavoro, l’emergere di malattie professionali, i controlli medici effettuati, così come le attività di prevenzione e formazione messe in atto dall’azienda. La relazione sanitaria annuale viene discussa durante la riunione periodica aziendale: il medico competente presenta i risultati all’attenzione del datore di lavoro, del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza (RLS) e del responsabile del servizio prevenzione e protezione (RSPP).