Il Decreto Lavoro 2023 ha introdotto alcune importanti novità anche in materia di Sicurezza e Tutela della Salute dei lavoratori. Nello specifico, il Testo Unico sulla Sicurezza, ovvero il D. Lgs. 81/08 è stato oggetto di nuove integrazioni. Quali sono? Nelle prossime righe andremo ad esaminare le novità previste dal nuovo testo di legge, le quali vanno a toccare differenti aspetti in tema di sicurezza, a partire dall’estensione della sorveglianza sanitaria fino agli obblighi del datore di lavoro. Quando entra in vigore il Decreto Lavoro 2023? Le modifiche apportate dal Decreto Lavoro 2023 al D. Lgs. 81/08 sono già realtà. Infatti, le nuove disposizioni sono entrate in vigore a partire dal 5 maggio 2023. Osserviamo ora nel dettaglio tutte le novità che interessano il Testo Unico sulla Sicurezza. Che cosa prevede il Decreto Lavoro 2023? Gli articoli del nuovo Decreto Lavoro che intervengono in materia di Sicurezza e Tutela della Salute sul lavoro, integrando il D. Lgs. 81/08, sono i seguenti: 14, prevede l’estensione della sorveglianza sanitaria obbligatoria, aldilà delle fattispecie previste dal Testo Unico sulla Sicurezza; 15, contiene disposizioni per il rafforzamento dell’attività ispettiva e di vigilanza nella Regione Sicilia e nelle provincie autonome di Trento e Bolzano; 17, istituisce il Fondo per i familiari degli studenti vittime di infortuni in occasione dell’attività formative. Le modifiche al Testo Unico sulla Sicurezza Passiamo ad osservare nello specifico le integrazioni apportate dal nuovo Decreto Lavoro 2023 al Testo Unico sulla Sicurezza. Articolo 18: obblighi del datore di lavoro e del dirigente L’integrazione dell’articolo 18 amplia i casi in cui il Datore di Lavoro è obbligato alla nomina del Medico Competente. La Sorveglianza Sanitaria diventa obbligatoria, non solo nei casi previsti dalla legge, ma anche quando dalla Valutazione dei Rischi, emerge un potenziale pericolo per la salute dei lavoratori. Facciamo un esempio per rendere il tutto più chiaro: la presenza di condizioni climatiche estreme per i lavoratori outdoor, così come la presenza in azienda di lavoratori fragili (cardiopatici, diabetici, ecc.), può determinare la nomina di un medico del lavoro. Articolo 21: disposizioni relativi ai componenti dell’impresa familiare ed ai lavoratori autonomi Le modifiche dell’art. 21 riguardano in particolar modo il settore edilizio. Nello specifico si obbligano i lavoratori autonomi ad adottare le medesime misure di tutela e sicurezza previste nei cantieri temporanei o mobili. L’integrazione cerca di regolamentare l’utilizzo di quelle che la legge definisce “opere provvisionali”, come ad esempio i ponteggi. Questi ultimi sono tristemente noti come una delle principali cause di infortunio sul lavoro nel settore edile, proprio perché spesso non rispettano determinati standard di sicurezza. Inoltre, in base alle novità introdotte dal Decreto Lavoro 2023, l’utilizzo da parte dei lavoratori autonomi di opere provvisionali idonee diventa anche un elemento di valutazione dell’idoneità tecnico-professionale rilasciata obbligatoriamente per legge da parte del committente. Articolo 25: obblighi del medico competente Le modifiche all’articolo 25 introducono due nuove importanti disposizioni: durante la visita medica d’idoneità iniziale il lavoratore deve obbligatoriamente presentare al medico competente la cartella sanitaria rilasciata dal precedente datore di lavoro; possibilità di sostituire temporaneamente il medico competente in caso di gravi e motivate ragioni. La cartella sanitaria non va confusa con il fascicolo elettronico. È l’unico strumento a disposizione del medico competente per ricostruire lo stato di salute del lavoratore durante i suoi precedenti impieghi. Le cartelle sanitarie sono conservate dal datore di lavoro per 10 anni a partire dalla fine del rapporto lavorativo. La nuova disposizione in un certo senso assicura il monitoraggio dello stato di salute del lavoratore lungo tutto l’arco della sua carriera. Inoltre, garantisce al medico competente tutte quelle informazioni necessarie per definire la miglior strategia terapeutica per il lavoratore. Per quanto riguarda invece la sostituzione del medico competente la nuova norma semplifica di gran lunga le procedure burocratiche. Un tempo il medico competente, impossibilitato a svolgere la propria funzione per motivi di salute o gravi impedimenti, poteva farsi sostituire da un collega, che però doveva esser nominato dal datore di lavoro. Grazie alla nuova integrazione il medico competente può scegliere direttamente il proprio sostituto. Articolo 71: obblighi del datore di lavoro La modifica dell’articolo citato è inerente al comma riguardante le verifiche periodiche delle attrezzature utilizzate in azienda. Prima della promulgazione del Decreto Lavoro 2023 tale attività d’ispezione spettava alla ASL e all’INAIL. Questi ultimi a loro volta potevano avvalersi del supporto di soggetti pubblici o privati per effettuare le operazioni di controllo. L’integrazione al D. Lgs 81/08 concede invece la possibilità di svolgere le verifiche periodiche a soggetti privati qualificati, senza dover far più riferimento all’INAIL o all’ASL. Articolo 72: obbligo dei noleggiatori e dei concedenti in uso Le integrazioni apportate all’articolo 72 obbligano il noleggiatore di attrezzature a fornirle esclusivamente a operatori muniti dei titoli abilitativi e delle licenze necessarie. A sua volta, il soggetto che noleggia le attrezzature deve produrre un’autocertificazione, nella quale indica i lavoratori che ne faranno uso e gli attestati formativi in loro possesso. Articolo 73: Formazione per l’uso delle attrezzature Grazie all’integrazione dell’articolo 73 viene finalmente normato in modo chiaro l’obbligo inderogabile del datore di lavoro, che utilizza le attrezzature di lavoro, a provvedere autonomamente alla propria formazione in materia. Qualora utilizzasse le attrezzature senza alcuna qualifica potrebbe incappare in una sanzione penale, che contempla l’ammenda e addirittura l’arresto.