La sorveglianza sanitaria obbligatoria è stata definita per legge attraverso il Testo unico sulla Sicurezza, ovvero il D. lgs 81/08. Il decreto è il risultato del susseguirsi di una serie di norme in materia di sicurezza, che perfezionando alcune disposizioni del passato e recependo le indicazioni sul tema a livello comunitario, sono state accorpate in un unico testo di legge. Questo ci offre una definizione di sorveglianza sanitaria molto chiara. Infatti, la indica come quell’insieme di procedure finalizzate a tutelare la salute e la sicurezza dei lavoratori tenendo ben presenti i fattori di rischio collegati alla mansione svolta e all’ambiente di lavoro. I fondamenti del Testo unico sulla Sicurezza Come spesso accade per gran parte dei testi di legge, il punto di partenza per la loro redazione è la Costituzione italiana. Anche il Testo Unico sulla Sicurezza trova fondamento in alcuni principi espressi dalla nostra carta costituzionale. Quali? L’articolo 32 sancisce il diritto alla salute e all’integrità fisica come un diritto fondamentale per l’uomo. Allo stesso tempo l’art. 35 sottolinea che “la Repubblica tutela il lavoro in tutte le sue forme ed applicazioni”. Tra i “pilastri” del D. Lgs 81/08 troviamo anche l’articolo 41 della Costituzione, il quale afferma che nonostante l’iniziativa economica privata sia libera, “non può svolgersi in contrasto con l’utilità sociale o in modo da recare danno alla salute, all’ambiente, alla sicurezza, alla libertà, alla dignità umana». Dopo la sua promulgazione nel 2008, il Testo Unico sulla Sicurezza e la Salute dei lavoratori è stato più volte integrato: la prima modifica è stata introdotta con le disposizione del D. lgs 106 del 3 agosto 2009, mentre l’ultima recentissima risale al luglio 2023. Infatti, la Legge 85 del 3.7.2023 di conversione in Legge e modifiche del DL 4.5.2023 n. 48 ed in particolare l’art 14 (Modifiche alla disciplina in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro), ha apportato un complesso di modifiche al D.Lgs 81/08. Nello specifico quest’ultimo provvedimento ha ampliato i casi in cui il datore di lavoro è obbligato alla nomina del medico competente, rendendo la Sorveglianza Sanitaria obbligatoria non solo nei casi previsti dalla legge, ma anche in quelli in cui emerge dalla Valutazione dei rischi un potenziale pericolo per i lavoratori. Come si compone il D. lgs. 81/08? Il Testo unico sulla Sicurezza, attraverso i suoi vari articoli, interviene su quattro aspetti prinicipali: misure generali di tutela; valutazione dei rischi; figure preposte alla sorveglianza sanitaria; obblighi e competenze del Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (RSPP) e Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza. In sostanza, il testo di legge individua i soggetti responsabili della sicurezza e della tutela della salute dei lavoratori in azienda, e definisce gli adeguamenti tecnici necessari per ridurre i rischi nell’ambiente di lavoro. Oltre a tutto ciò stabilisce tutta una serie di sanzioni per tutti coloro che non si adeguano alle disposizioni della normativa. Andando ad analizzare il Testo unico sulla Sicurezza possiamo notare che si compone di ben 13 titoli. Osserviamoli nel dettaglio: Titolo I (art. 1-61), contiene i cosiddetti “principi comuni”, ovvero indicazioni relative alle disposizioni generali, al sistema istituzionale, alla gestione della prevenzione nei luoghi di lavoro ed infine alle disposizioni penali; Titolo II (art. 62-68), presenta una serie di disposizioni generali relative ai luoghi di lavoro; Titolo III (art. 69-87), definisce l’uso delle attrezzature di lavoro e dei dispositivi di protezione individuale; Titolo IV (art. 88-160), introduce misure per la salute e sicurezza nei cantieri temporanei e mobili, così come norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro nelle costruzioni e nei lavori in quota; Titolo V (art. 161-166), fa riferimento alla segnaletica di salute e sicurezza sul lavoro; Titolo VI (art. 167-171), espone alcune disposizioni generali sulla movimentazione manuale dei carichi; Titolo VII (art. 172-179), indica le disposizioni generali relative alle attrezzature munite di videoterminali e gli obblighi del datore di lavoro, dei dirigenti e dei preposti in materia; Titolo VIII (art. 180-220), individua le disposizioni generali relative alla protezione dei lavoratori contro i rischi di esposizione agli agenti fisici, come ad esempio rumore, vibrazioni, campi elettromagnetici e radiazioni ottiche; Titolo IX (art. 221-265), norme relative alla protezione dei lavoratori esposti ad agenti chimici, come ad esempio l’amianto; Titolo X (art. 266-286), norme relative alla protezione dei lavoratori esposti ad agenti biologici, come ad esempio batteri e virus; Titolo XI (art. 287-297), indica una serie di disposizioni generali e gli obblighi del datore di lavoro sul tema della protezione dalle atmosfere esplosive, Titolo XII (art. 298-303), presenta disposizioni diverse in materia penale e di procedura penale; Titolo XIII (art. 304-306), comprende le disposizioni finali. Qual è il documento più importante introdotto dal Testo Unico sulla Sicurezza? Nel paragrafo precedente abbiamo osservato come attraverso i vari titoli presenti al suo interno, il Testo Unico sulla Sicurezza cerchi di regolare i diversi ambiti lavorativi garantendo la sicurezza e la tutela della salute dei lavoratori. Indubbiamente, la disposizione più importante, sulla quale si fonda lo stesso concetto di sorveglianza sanitaria, è l’obbligo di redazione del Documento di Valutazione dei Rischi. Di cosa si tratta? Il DVR (Documento di Valutazione dei Rischi) è obbligatorio in tutte le aziende in cui sia almeno presente un lavoratore. La sua finalità è individuare le misure di sicurezza da intraprendere per prevenire e limitare sia gli infortuni sul lavoro, sia le malattie professionali. Il documento deve essere redatto obbligatoriamente dal datore di lavoro, il quale non può assolutamente delegare tale attività. Al tempo stesso il D. Lgs 81/2008 prevede che sia supportato nella stesura dal medico competente, dal Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (RSPP) e dal Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza (RLS): si tratta di un vero e proprio lavoro di squadra, essenziale per ridurre al minimo i rischi sul lavoro. Tra le figure appena elencate, il medico competente ha un ruolo determinante: oltre a collaborare alla Valutazione dei Rischi, ne deve dare anche evidenza. In che modo? Condividendo i metodi ed i risultati della VR, apportando osservazioni in seguito al suo sopralluogo presso gli ambienti di lavoro, stabilendo e “disegnando su misura” un piano sanitario che sia coerente con il DVR ed infine stabilendo dai risultati della sorveglianza sanitaria (anonimi e collettivi) la necessità di approfondimenti. Il DVR, così come il piano Sanitario non sono incisi nella roccia. Sono e devono essere strumenti pronti a cogliere o a prevedere cambiamenti. Possono essere modificati e rettificati grazie all’integrazione delle competenze e delle specifiche sensibilità di tutti gli attori chiamati a collaborare con il datore di lavoro.