La sicurezza è un elemento imprescindibile quando si parla di lavoro. A ribadirlo non è solo il buon senso, ma anche il nostro ordinamento. Infatti, il decreto legislativo 81/08 e le sue successive modifiche – alcune delle quali recentissime – indica une serie di importanti disposizioni in materia di medicina del lavoro, fondamentali per la sicurezza e la tutela dei lavoratori. In azienda la figura preposta alla sorveglianza sanitaria contemplata nel testo di legge è il medico competente. A cosa serve la medicina del lavoro? L’obiettivo della medicina del lavoro è prevenire, curare e diagnosticare le malattie professionali. Attraverso la Sorveglianza Sanitaria disciplinata dal decreto citato poche righe più su, si tutela la salute dei lavori e al tempo stesso si punta a ricreare un ambiente di lavoro salubre. La diffusione in azienda di una cultura del lavoro improntata alla sicurezza e alla salute stimola la creazione di un clima sociale positivo e collaborativo, il quale favorisce i rapporti tra lavoratori e datore di lavoro e di conseguenza influisce positivamente sulla produttività dell’azienda stessa. Quando la medicina del lavoro è un obbligo per l’azienda? Il decreto di legge indica precisamente le varie tipologie di azienda obbligate a ricorrere ad un medico del lavoro. Osserviamole: aziende con lavoratori addetti ai videoterminali, che utilizzano questi ultimi in maniera sistematica ed abituale per almeno 20 ore a settimana; aziende con lavoratori esposti a rumore; aziende con lavoratori esposti a vibrazioni trasmesse al sistema mano-braccio e/o al corpo intero; aziende con lavoratori addetti alla movimentazione manuale dei carichi; aziende con lavoratori esposti ad agenti chimici potenzialmente dannosi per la salute umana; aziende con lavoratori esposti condizioni microclimatiche o climatiche sfavorevoli; aziende con lavoratori esposti ad agenti cancerogeni e mutogeni; aziende con lavoratori esposti ad amianto; aziende con lavoratori esposti a rischio biologico; aziende con lavoratori esposti al rischio di silicosi ed asbestosi; aziende con lavoratori esposti a radiazioni ionizzanti; attività lavorative che comportano un elevato rischio per la sicurezza, l’incolumità e la salute di terzi; aziende con lavoratori esposti a lavoro in quota; aziende con lavoratori esposti a spazi/ambienti confinati e sospetti di inquinamento; aziende con lavoratori addetti alla movimentazione manuale dei carichi; aziende con addetti al lavoro notturno. Il decreto fa rientrare in tale fattispecie tutti i lavoratori che svolgono 3 ore di lavoro notturno per almeno 80 giorni all’anno. Quali sono gli enti preposti al controllo del rispetto delle disposizioni previste dal decreto legislativo? Ogni datore di lavoro deve adeguarsi alle disposizioni previste in materia di medicina del lavoro. Ma quale ente si occupa del controllo del rispetto della normativa? Le aziende sanitarie locali, ovvero le ASL. Nello specifico l’organismo che si occupa di prevenzione e sicurezza sul lavoro è lo SPSAL, ovvero il dipartimento presente all’interno della stessa azienda sanitaria. Lo SPSAL ha in pratica assunto le funzioni di quello che un tempo veniva chiamato ispettorato del lavoro. Il dipartimento, oltre a vigilare sul rispetto delle norme, offre alle aziende su tutto il territorio nazionale un servizio di consulenza e corsi di formazione ed informazione rivolti ai lavoratori. Come avviene la nomina del medico competente? Il medico competente, detto anche medico del lavoro, viene nominato direttamente dal datore di lavoro, il quale può rivolgersi a: liberi professionisti; dipendenti o collaboratori di una struttura esterna pubblica o privata; i suoi stessi dipendenti, purché siano in possesso dei requisiti indicati nel D. Lgs 81/08. Che controlli fa il medico del lavoro? Le visite effettuate dal medico del lavoro variano a seconda del tipo di azienda in cui opera e sono legate alla professione esercitata dai lavoratori. Ad esempio, in un luogo di lavoro in cui gli impiegati sono quotidianamente davanti allo schermo di un pc, verranno effettuate periodicamente visite e accertamenti mirati a valutare la funzione visiva. Così, allo stesso tempo in un’azienda di movimentazione carichi i magazzinieri saranno sottoposti periodicamente alla valutazione morfo-funzionale del rachide per verificare lo stato di salute della loro schiena. La periodicità delle visite di medicina del lavoro è stabilita nel Piano Sanitario che il medico competente redige basandosi sulla valutazione dei rischi presenti in azienda. L’articolo 41 del D. Lgs 81/08 stabilisce i tempi e la modalità attraverso i quali un medico del lavoro eroga i propri servizi: visita medica preventiva: viene effettuata prima dell’inizio del rapporto lavorativo per verificare l’assenza di problemi di salute o controindicazioni che impedirebbero al lavoratore il normale svolgimento della sua attività; visita medica periodica: in linea generale, salvo alcuni casi specifici, viene effettuata una volta all’anno. La finalità di tale visita è monitorare nel tempo lo stato di salute del lavoratore per accertare la sussistenza delle condizioni necessarie a svolgere senza problemi la propria mansione lavorativa; visita medica richiesta dal dipendente: in questo caso il medico del lavoro deve verificare che tale richiesta sia effettivamente collegata ad un rischio lavorativo ed accertarsi del peggioramento delle condizioni di salute del richiedente; visita medica disposta in seguito ad un cambio di mansione: il medico accerta che il lavoratore sia idoneo allo svolgimento di una nuova mansione; visita medica al rientro da un infortunio: nei casi indicati dalla legge, a seguito di un’assenza dal posto di lavoro superiore a 60 giorni, il lavoratore viene sottoposto ad un controllo per constatare l’effettivo recupero delle condizioni di salute ottimali per svolgere la propria mansione; visita al termine del rapporto di lavoro: è prevista solo in alcuni casi specifici indicati sempre dal decreto legislativo. Al termine di ognuna delle visite qui sopra elencate, il medico del lavoro esprime un giudizio di idoneità per ogni lavoratore. Il referto finale può riportare la conferma dell’idoneità oppure l’accertamento di un’idoneità parziale, di un’inidoneità temporanea o permanente. Quando un lavoratore viene dichiarato idoneo parziale o inidoneo temporaneo o permanente, viene sottoposto ad alcune limitazioni nello svolgimento della propria attività oppure viene destinato ad una nuova mansione all’interno dell’azienda.