Tutto quello che c’è da sapere sulla cartella sanitaria e di rischio

Cartella sanitaria e di rischio

La cartella sanitaria e di rischio racconta lo stato di salute del lavoratore lungo tutto la sua carriera. Il Testo Unico sulla Sicurezza, ovvero il D. Lgs. 81/08 impone la sua redazione per ogni lavoratore sottoposto a sorveglianza sanitaria. La figura incaricata della compilazione della cartella sanitaria del lavoratore è ovviamente il medico competente.

Anche il contenuto della cartella stessa è stabilito per legge. Infatti, il D. Lgs. 81/08 definisce in maniera chiare e precisa le modalità di redazione delle informazioni anagrafiche e sanitarie del lavoratore.

Quando la cartella sanitaria e di rischio è obbligatoria?

Come già accennato nel paragrafo precedente la cartella sanitaria è obbligatoria per ogni lavoratore sottoposto alla sorveglianza sanitaria. Tuttavia, le recentissime modifiche al Testo Unico sulla Sicurezza attuate attraverso la promulgazione del Decreto Lavoro 2023, hanno ampliato i casi in cui il documento sarà necessario.

L’articolo 14 (Modifiche alla disciplina in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro) del decreto emanato lo scorso maggio indica l’obbligo di nomina del Medico Competente, non più solo nei casi previsti dalla legge, ma anche quando dall’iniziale Valutazione dei Rischi emerga un potenziale pericolo per la salute dei lavoratori.

Ad esempio, le condizioni climatiche estreme per i lavoratori outdoor, così come la presenza di lavoratori fragili (cardiopatici, diabetici, ecc.) in azienda, rappresentano casistiche per le quali è attualmente possibile nominare un medico competente. Di conseguenza, l’estensione della sorveglianza sanitaria a queste nuove fattispecie implica anche la redazione della cartella sanitaria e di rischio.

Il contenuto della cartella sanitaria del lavoratore

Il contenuto della cartella sanitaria e di rischio viene specificato nell’allegato 3A presente nell’articolo 41 del D. Lgs. 81/08. Le sezioni che la compongono sono le seguenti:

  • anagrafica del lavoratore;
  • dati relativi all’azienda;
  • visita preventiva;
  • visite successive.

Anagrafica del lavoratore

In questa sezione sono presenti tutte le informazioni anagrafiche riguardanti il lavoratore, ovvero:

  • cognome e nome;
  • sesso;
  • luogo;
  • data di nascita;
  • domicilio;
  • nazionalità
  • codice fiscale;
  • nome del medico di medicina generale (informazione non più obbligatoria, ma spesso utile).

Dati dell’azienda

La parte dedicata alle informazioni aziendali presenta al suo interno:

  • ragione sociale dell’azienda;
  • unità produttiva;
  • indirizzo della sede di lavoro;
  • tipologia di attività svolta.

Visita preventiva

La visita preventiva è la visita che viene effettuata prima dell’inizio del rapporto di lavoro. Attraverso questa il medico competente emetterà un giudizio d’idoneità per valutare le condizioni di salute del lavoratore in rapporto alla mansione per cui è stato selezionato.

All’interno della cartella sanitaria e di rischio lo spazio dedicato alla visita preventiva è così strutturato:

  • reparto e mansione specifica;
  • fattori di rischio, i quali sono indicati nel documento di valutazione dei rischi;
  • anamnesi lavorativa, specifica le mansioni svolte dal lavoratore durante la sua intera carriera;
  • anamnesi familiare, indica la presenza o meno di alcune patologie tra i familiari del lavoratore;
  • anamnesi fisiologica, comprende tutte le informazioni riguardanti le abitudini del lavoratore, come ad esempio fumo, alcool, attività extralavorative, attività fisica e sportiva;
  • anamnesi patologica, include la descrizione delle eventuali patologie o infortuni che il lavoratore ha subito durante la propria storia lavorativa;
  • indicazioni relative al protocollo sanitario;
  • esame obiettivo;
  • accertamenti integrativi, vengono riportati in maniera sintetica i risultati degli esami effettuati dal lavoratore;
  • eventuali provvedimenti del medico competente, come ad esempio il rilascio di un certificato di malattia professionale che esenterà il lavoratore dallo svolgimento di certe mansioni;
  • giudizio di idoneità alla mansione;
  • scadenza visita medica successiva, da indicare esclusivamente se diversa da quella prescritta dal protocollo sanitario;
  • data;
  • firma del medico competente.

Visite successive

Per quanto riguarda le visite successive a quella d’idoneità verranno riportate nella cartella sanitaria del lavoratore le stesse voci indicate nel paragrafo precedente, escludendo le anamnesi familiari, fisiologiche e patologiche.

In questa sezione, a differenza di quella relativa alla visita preventiva, ci sarà in più la voce “raccordo anamnestico”, il quale contiene una serie di informazioni utili a certificare il mantenimento delle condizioni psicofisiche idonee allo svolgimento dell’attività.

Chi deve tenere la cartella sanitaria dei lavoratori sottoposti a sorveglianza sanitaria?

Il luogo di custodia della cartella sanitaria e di rischio viene definito al momento della nomina del medico competente. Le cartelle vengono solitamente redatte in formato cartaceo, sigillate in buste e conservate in un archivio presente all’interno dell’azienda.

In alternativa si può optare per la digitalizzazione della cartella sanitaria del lavoratore, la quale sarà gestita attraverso un software del medico competente o del datore di lavoro. Inoltre, è importante sottolineare che le informazioni contenute nella cartella non sono disponibili sul fascicolo elettronico messo a disposizione dal SSN.

Il documento, sia esso in versione cartacea o digitale, deve restare coperto dal segreto professionale come stabilito dall’art. 53 del D. Lgs. 81/08.

Chi può accedere alla cartella sanitaria e di rischio?

Proprio in riferimento al segreto professionale appena citato, la cartella sanitaria è accessibile esclusivamente dal medico competente e dal lavoratore stesso. Il datore di lavoro non può consultarla, ma si deve limitare a conservare l’originale fino a 10 anni dalla fine del rapporto lavorativo con il proprio dipendente.

Le integrazioni apportate con il Decreto Lavoro 2023 all’articolo 25 del Testo Unico sulla Sicurezza hanno inoltre introdotto l’obbligo per il lavoratore di presentare la propria cartella sanitaria e di rischio durante la visita medica d’idoneità.

La nuova disposizione assicura il monitoraggio dello stato di salute del lavoratore lungo tutto l’arco della sua carriera e consente al medico competente di ottenere un quadro generale più dettagliato e di conseguenza individuare con più facilità la migliore strategia terapeutica.