Tutto quello che c’è da sapere sul sopralluogo del medico competente

Che cos’è il sopralluogo del medico competente?

Il sopralluogo sul posto di lavoro effettuato dal medico competente rappresenta in un certo senso la cartina tornasole del livello di sicurezza presente in azienda. Tale ispezione è prevista dall’art. 25 del D.Lgs. 81/08, che definisce la visita degli ambienti lavorativi da parte del medico competente come un’attività obbligatoria e fondamentale per valutare correttamente i potenziali rischi per la salute dei lavoratori.

Durante il sopralluogo, il medico pone sotto la propria lente di ingrandimento le condizioni lavorative, le attrezzature utilizzate, i processi produttivi e tutti gli spazi in cui si svolgono le diverse operazioni aziendali.

Questa attività è imprescindibile per garantire un ambiente di lavoro sicuro, salubre e soprattutto conforme alle normative vigenti in materia di salute e sicurezza sul lavoro.

Che cos’è il verbale di sopralluogo del medico competente?

Il verbale di sopralluogo è il documento redatto dal medico competente al termine della visita dei luoghi di lavoro. Al suo interno è presente una descrizione dettagliata delle condizioni osservate, delle eventuali non conformità riscontrate e delle raccomandazioni per migliorare il livello di sicurezza negli spazi di lavoro.

Il verbale è un elemento chiave per documentare l’adempimento degli obblighi di sicurezza da parte del medico competente e per fornire una base per eventuali azioni correttive.

Le parti del verbale di sopralluogo sui luoghi di lavoro

Come abbiamo avuto modo di osservare nei paragrafi precedenti, il verbale di sopralluogo redatto dal medico competente è un documento cruciale che riflette le osservazioni e le valutazioni effettuate durante la visita dei luoghi di lavoro.

Nella sostanza testimonia la partecipazione del medico competente alla valutazione dei rischi: la sua attività è fondamentale per individuare rischi non ancora valutati, ma comunque meritevoli di attenzione.

Un verbale di sopralluogo può definirsi esaustivo se composto dalle seguenti parti:

  1. introduzione e contesto: la parte introduttiva del verbale descrive l’azienda, elenca i luoghi di lavoro visitati e le figure che accompagnano il medico competente durante la visita, come ad esempio il datore di lavoro e il Responsabile del Servizio Protezione e Prevenzione (RSPP). Questa sezione fornisce le informazioni di base necessarie per comprendere le condizioni generali di lavoro e l’ambiente aziendale. Inoltre, esplicita anche se il sopralluogo sia avvenuto o meno durante lo svolgimento delle comuni mansioni lavorative;
  2. descrizione dei luoghi di lavoro: questa sezione fornisce un resoconto maggiormente dettagliato delle aree visitate, descrivendo le condizioni di lavoro, le attrezzature utilizzate e i processi produttivi. Il medico competente annota le sue osservazioni su aspetti come l’ergonomia, l’illuminazione, la ventilazione e la sicurezza delle attrezzature. Allo stesso modo verifica la disponibilità, il corretto utilizzo e la corretta conservazione dei dispositivi di protezione;
  3. descrizione dei luoghi comuni: durante il sopralluogo nulla è lasciato al caso. Il medico competente ispezione servizi igienici, docce, mense ed eventuali aree pranzo, così come la presenza ed il contenuto delle cassette di primo soccorso;
  4. valutazione dei rischi: il medico competente individua e osserva durante i sopralluoghi i rischi specifici identificati in ciascun ambiente di lavoro. Attraverso questa analisi verifica la congruenza tra quanto osservato e quanto riportato nel documento di valutazione dei rischi, e di conseguenza, tra quest’ultimo ed il piano elaborato per la sorveglianza sanitaria.
  5. raccomandazioni e suggerimenti: il medico competente fornisce una serie di raccomandazioni per adeguare al meglio il contesto lavorativo alla normativa sulla sicurezza sul lavoro. Queste possono includere suggerimenti per interventi strutturali, modifiche ai processi lavorativi o l’introduzione di nuove procedure di sicurezza;
  6. piano di azione: Il verbale può includere un piano di azione che propone interventi specifici o programmi di formazione per i lavoratori. La redazione di questa sezione è una sorta di invito ad adottare le raccomandazioni del medico competente il prima possibile;
  7. conclusioni: la parte finale del verbale riassume tutto ciò che il medico ha avuto modo di osservare durante il sopralluogo, evidenziando le aree di maggiore preoccupazione e le priorità per gli interventi futuri.

Il verbale di sopralluogo è utile in particolar modo al datore di lavoro, il quale grazie alla relazione dettagliata del medico competente, potrà adottare tutte le misure necessarie per garantire un ambiente di lavoro sicuro e salubre.

L’importanza della collaborazione tra medico competente e datore di lavoro

Durante il sopralluogo, il medico competente non si limita a una semplice osservazione: analizza ogni dettaglio compresa l’interazione dei lavoratori tra essi e l’ambiente lavorativo. Affinché la visita in azienda porti un miglioramento oggettivo è più che mai essenziale una collaborazione costruttiva col datore di lavoro.

L’instaurarsi di un rapporto proficuo tra queste due figure assicura l’implementazione delle misure di sicurezza, così come il rispetto delle esigenze dei lavoratori. Infatti, un sopralluogo eseguito in maniera efficace si riflette anche sulla prevenzione degli infortuni e delle malattie professionali: attraverso le ispezioni del medico competente è possibile identificare e mitigare i rischi prima che causino danni ai lavoratori.

Tra le tante funzioni svolte dal medico competente c’è anche quella di tenere traccia di tutti gli interventi effettuati in azienda in materia di salute e sicurezza sul lavoro. A tal fine redige un registro dei sopralluoghi, che corrisponde ad una vera e propria traccia storica per comprendere l’evoluzione dei livelli di sicurezza negli ambienti lavorativi.

Ogni quanto va effettuato un sopralluogo in azienda?

In generale, il medico competente deve effettuare un sopralluogo annuale. Tuttavia, questa frequenza può variare in base a specifiche criticità identificate in azienda. Uno degli elementi principali che può incidere sulla frequenza dei sopralluoghi è la valutazione dei rischi.

Se quest’ultima evidenzia particolari pericoli o condizioni di lavoro che richiedono un monitoraggio più frequente, il medico competente può decidere di effettuare più ispezioni durante l’anno. Tale variazione di periodicità viene comunicata al datore di lavoro ed annotata sul documento di valutazione dei rischi.

Al tempo stesso qualsiasi cambiamento significativo nell’ambiente di lavoro, come l’introduzione di nuove tecnologie, processi produttivi o l’uso di nuove sostanze chimiche, può richiedere sopralluoghi del medico competente più assidui per valutare l’impatto delle modifiche sulla salute dei lavoratori.

La frequenza dei sopralluoghi è quindi un elemento flessibile, adattabile alle specifiche esigenze e ai rischi presenti in ciascuna azienda.